Cassazione Penale, Sentenza n. 20737/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, rigettando il riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip. I ricorrenti erano gravati da plurime contestazioni: partecipazione all'associazione camorristica "clan della Vinella Grassi" (capo B), concorso esterno nell'associazione camorristica "clan Di Lauro" (capo C), partecipazione a ulteriore associazione finalizzata a turbativa d'asta e estorsione (capo F) con singole turbative F1-F4, e un'estorsione aggravata ai danni di Salvatore Donnarumma (capo H). I ricorrenti hanno proposto sette motivi: carenza di motivazione autonoma del Tribunale; inesistenza o insufficienza di gravità indiziaria per partecipazione al clan Vinella Grassi e per il concorso esterno nei Di Lauro; errata qualificazione delle condotte (sostengono che si tratti al più di concorso esterno e non di associazione); assenza di struttura associativa stabile per il capo F e insufficienza probatoria sui singoli episodi di turbativa d'asta; criticità della testimonianza vittimale nel capo H (ritardo denuncia, inesattezze, mancanza di chiaro contenuto minaccioso); carenza di motivazione sull'aggravante mafiosa e sua sovrapposizione con la partecipazione associativa; e infine censura cautelare circa applicabilità della misura carceraria e possibilità di misure meno afflittive, lamentando uso semplicistico della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli nel complesso infondati. Ha dichiarato molti motivi indeducibili per genericità o perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Nel merito, la Corte ha confermato che il compendio investigativo (soprattutto le intercettazioni, le frequenti frequentazioni con esponenti dei clan, gli incontri monitorati e la ricostruzione dei singoli episodi) era idoneo a fondare la gravità indiziaria per la partecipazione al clan Vinella Grassi, per la collaborazione con i Di Lauro e per l'associazione dedita a turbative d'asta. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione delle singole turbative come reato di pericolo (art. 353 c.p.) e ha respinto le doglianze sulla attendibilità della dichiarazione della persona offesa nel capo H, giudicandole contestazioni di fatto. Sulla aggravante mafiosa la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi dimostravano modalità e finalità coerenti con l'agevolazione del sodalizio, mentre sul profilo cautelare ha respinto l'argomento che il tempo decorso giustificasse misure meno afflittive, ritenendo non superata la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ricorda che il reato di associazione mafiosa si configura mediante stabile inserimento del soggetto nella struttura e la "messa a disposizione" per il perseguimento dei fini criminosi; non è necessaria una ritualità formale di affiliazione e la partecipazione può risultare da comportamenti concreti e continuativi.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante richiede dolo specifico di favorire l'associazione: tale finalità può essere desunta anche dalle modalità dell'azione e dal contesto operativo, come ha ritenuto la Corte.
art. 353 cod. pen.
La turbativa d'asta è reato di pericolo concreto; non è necessario il conseguimento dell'esito lesivo, bastando la idoneità degli atti a alterare la concorrenza o il regolare svolgimento dell'incanto.
art. 273 cod. proc. pen.
La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari ammette elementi probatori idonei a fondare una qualificata probabilità e non richiede lo stesso grado di prova necessario per la condanna; pertanto molteplici risultanze possono essere considerate sufficienti.
art. 275 cod. proc. pen.
Sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: per il reato associativo la presunzione di pericolosità è forte; per il concorso esterno e per reati aggravati la presunzione è relativa e può essere superata solo con elementi di fatto concreti che dimostrino la non ripetibilità del comportamento o la cessazione del rischio.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame non è tenuto a una autonoma motivazione analoga a quella richiesta al giudice che decide inaudita altera parte; l'obbligo di motivazione è diverso e il riesame può richiamare la motivazione genetica senza nullità, secondo la giurisprudenza citata.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte sottolinea i requisiti di specificità dei motivi in cassazione: motivi generici o che chiedono una rivalutazione pacifica del fatto sono indeducibili; devono essere indicate le censure chiare e gli elementi su cui si fondano.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in chiusura per gli adempimenti sulla copia del provvedimento (formale, non incide sul merito).
Massime di principio
- I giudizi sulla gravità indiziaria in materia di misure cautelari si fondano su una valutazione globale del materiale investigativo: intercettazioni, frequenti contatti, ruoli operativi e riscontri fattuali possono costituire prova adeguata di partecipazione associativa se valutati unitariamente.
- Le intercettazioni e il linguaggio cifrato sono valutazioni di fatto del giudice di merito; in Cassazione il ricorrente deve dimostrare un travisamento incontestabile della prova per prevalere, non limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa.
- Per il reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) non è necessario dimostrare l'effettivo successo dell'illecito: è sufficiente la idoneità degli atti a determinare un turbamento o un rischio di alterazione delle gare.
- L'aggravante "mafiosa" richiede il dolo specifico di favorire l'associazione; tuttavia tale fine può essere desunto dalle modalità operative e dal contesto, quindi per impugnarne l'applicazione occorre contestare in modo specifico tale elemento soggettivo con prove concrete.
- In sede di cassazione le doglianze generiche sulla carenza di motivazione sono spesso inammissibili: bisogna indicare esattamente quali argomenti il giudice non avrebbe considerato e come ciò abbia inciso sulla decisione.
- Sulla cautelarità: la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere è forte nei reati associativi ma può essere superata con elementi fattuali concreti che dimostrino l'impossibilità di ripetizione del fatto o il venir meno del vincolo; va documentata la natura e l'entità del cambiamento delle circostanze.
- Per contestare efficacemente misure cautelari o qualificazioni giuridiche, in situazioni analoghe è strategico produrre dati specifici (alibi, riscontri documentali, travisamento puntuale delle intercettazioni, prova della assenza di ruoli continuativi) e non lamentele generiche.
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