Cassazione Penale, Sentenza n. 40078/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in secondo grado (tre anni e quattro mesi di reclusione e € 2.500 di multa per riciclaggio in concorso di un'autovettura Ferrari - capo A - e per ricettazione in concorso di un modulo per carta di circolazione - capo C). Il ricorso in Cassazione era affidato a tre motivi: 1) richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. per poter proporre un "valido ricorso" in quanto, nonostante il pagamento dei diritti di copia (10/06/2022), il servizio automatizzato della Corte d'appello non avrebbe trasmesso la copia della sentenza; 2) censura sull'illogicità della motivazione riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico (riproduzione testuale del primo motivo dell'appello); 3) in via subordinata, censura sull'erronea motivazione circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato relativo al capo C (riproduzione testuale del secondo motivo dell'appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché il ricorso era comunque tempestivo (proposto il 14/06/2022 entro il termine di 60 giorni indicato nella sentenza del 01/03/2022) e il ricorrente non ha fornito prove idonee della causa di forza maggiore invocata (ha prodotto solo la ricevuta di pagamento dei diritti di copia, non la richiesta formale della copia, né prova del malfunzionamento né giustificazione del mancato ricorso a richiedere copia cartacea alla cancelleria). Secondo e terzo motivo: inammissibili perché consistono nella mera ripetizione testuale delle censure svolte in appello e pertanto non criticano argomentatamente la motivazione della sentenza impugnata in Cassazione; mancano della funzione tipica del motivo di ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferito alla restituzione in termini; la Corte osserva che la restituzione non è necessaria se il ricorso è stato comunque proposto tempestivamente e che chi invoca una causa di forza maggiore deve provarne la sussistenza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 44568 del 09/12/2010, Perini; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio)
Principio secondo cui grava sul richiedente la restituzione nel termine l'onere di provare il fatto ostativo (causa di forza maggiore) che ha impedito il tempestivo esercizio dell'impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio)
Principio che i motivi di ricorso per cassazione devono svolgere una critica argomentata e specifica della statuizione impugnata; la mera riproduzione di censure di grado precedente è insufficiente e comporta inammissibilità.
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede la prova della causa che ha impedito il tempestivo esercizio del rimedio; la sola ricevuta di pagamento per la copia della sentenza non è di per sé prova sufficiente.
- Se il ricorso è comunque stato depositato entro il termine previsto, la richiesta di restituzione in termini risulta superflua e priva di presupposti.
- In caso di presunto malfunzionamento di servizi automatizzati, il danneggiato deve tempestivamente attivarsi (es. richiesta di copia cartacea alla cancelleria, documentazione delle comunicazioni) e conservare prove documentali del malfunzionamento.
- I motivi di cassazione devono criticare specificamente la motivazione e le statuizioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle argomentazioni svolte in appello non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie (oltre alle spese) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è manifestamente infondato o formalmente inammissibile.
- Per una corretta strategia processuale: documentare immediatamente qualsiasi disfunzione procedurale, richiedere soluzioni alternative (copia cartacea, certificazioni di avvenuta richiesta), e formulare in Cassazione motivi circostanziati e direttamente riferiti alla decisione di secondo grado.
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