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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24229 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. In particolare, l'Ufficio sosteneva che la società non avesse provato adeguatamente la distruzione dei beni deteriorati ceduti ai rappresentanti in conto campionario e utilizzati per finalità pubblicitarie. Contestava inoltre la motivazione della CTR riguardo alla rilevazione delle rimanenze effettuata al 7 luglio 2004 anziché al 31 dicembre 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva ritenuto che i beni fossero stati distrutti, ma che fossero semplicemente deprezzati a causa dell'utilizzo come campionario; di conseguenza, non era necessario provare la loro distruzione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stata quindi confermata la sentenza regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disposizione disciplina il ricorso per cassazione per omesso esame o insufficiente motivazione su fatti decisivi. Nel caso concreto, la censura dell'Agenzia è stata ritenuta inammissibile perché non corrispondeva alla ratio effettiva della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando beni aziendali sono utilizzati come campionari o per finalità dimostrative e subiscono un normale deterioramento o deprezzamento, la società può valorizzarli contabilmente secondo il loro valore residuo, senza dover necessariamente dimostrare che siano stati distrutti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata: se critica un presupposto diverso da quello realmente posto a fondamento della decisione, può essere dichiarato inammissibile.
  • La prova della distruzione dei beni è necessaria solo se la decisione fiscale o giudiziale si fonda sull'avvenuta distruzione; non è richiesta quando il giudice accerta invece che i beni esistono, ma hanno subito un deprezzamento.
  • La valorizzazione delle rimanenze deve essere coerente con la situazione contabile e con il momento di riferimento dell'accertamento; eventuali contestazioni sulla data di rilevazione devono essere specificamente motivate e possono diventare irrilevanti se il motivo principale viene dichiarato inammissibile.

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