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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39184/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Foggia (02/02/2023) con cui sono state applicate pene concordate per plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti. Astuti e Guerrieri hanno contestato il diniego della commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) alla luce delle modifiche normative recenti (cd. riforma 'Cartabia'), lamentando carenza di motivazione e violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 come novellato. Cascitelli ha impugnato personalmente lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ovvero l'assenza di spiegazioni sul mancato proscioglimento

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi proposti in interesse di Guerrieri e di Astuti e inammissibile il ricorso proposto personalmente da Cascitelli. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto che, in sede di patteggiamento, l'applicazione di una sanzione sostitutiva richiede l'accordo tra imputato e pubblico ministero e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. (sospensione del processo e acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna): nel caso di specie non vi era accordo né specifica indicazione della sanzione richiesta, quindi il giudice non era tenuto ad argomentare il diniego. Quanto a Cascitelli, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la normativa vigente esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione senza difensore iscritto nel relativo albo. Sono state inoltre liquidate le spese a carico dei ricorrenti e disposti pagamenti equitativi alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    norme sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento (solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza)

  • art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    stabilisce che per applicare una sanzione sostitutiva in sede di patteggiamento è necessario l'accordo tra imputato e pubblico ministero; in tal caso il giudice sospende il processo e fissa udienza entro sessanta giorni per acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    art. 53 legge n. 689/1981; novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150/2022

    disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva; la riforma ha ampliato le misure alternative ma la loro applicazione in patteggiamento richiede il rispetto della procedura concordata e della necessaria intesa tra parti

  • art. 58 legge n. 689/1981

    art. 58 legge n. 689/1981

    norma richiamata nella materia delle commutazioni; oggetto di modifiche successive alla riforma citata

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    prevede l'acquisizione di informazioni e dei programmi di trattamento dall'ufficio di esecuzione penale esterna per le sanzioni alternative

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen.

    artt. 571 e 613 cod. proc. pen., modificati dall'art. 1, commi 54 e 63, legge n. 103/2017

    escludono la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplina l'obbligo di sostenere le spese del procedimento da parte dei ricorrenti in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva richiede l'accordo formale tra imputato e pubblico ministero; senza tale accordo il giudice non è obbligato a sospendere il processo per approfondire la richiesta né a motivare dettagliatamente il diniego
  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); questioni diverse risultano inammissibili o manifestamente infondate
  • Dopo le modifiche normative, l'ampliamento delle misure alternative (art. 53 legge n. 689/1981 novellato) non elimina la procedura richiesta per la loro applicazione in sede di patteggiamento: occorre che la difesa e il pubblico ministero concordino esplicitamente la sanzione sostitutiva
  • Un ricorso personale per cassazione presentato dall'imputato è inammissibile: l'impugnazione deve essere proposta da un difensore iscritto nell'apposito albo della Corte di cassazione
  • Per contestare efficacemente il diniego della commutazione della pena è necessario dimostrare che sia stata violata una norma sostanziale o processuale rilevante o che la pena applicata sia illegale in senso stretto; mere critiche sulla valutazione della personalità dell'imputato o sulla motivazione formale, se non ricomprese nei motivi ammessi, non sono sufficienti

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