Cassazione Penale, Sentenza n. 39184/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Foggia (02/02/2023) con cui sono state applicate pene concordate per plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti. Astuti e Guerrieri hanno contestato il diniego della commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) alla luce delle modifiche normative recenti (cd. riforma 'Cartabia'), lamentando carenza di motivazione e violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 come novellato. Cascitelli ha impugnato personalmente lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ovvero l'assenza di spiegazioni sul mancato proscioglimento
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi proposti in interesse di Guerrieri e di Astuti e inammissibile il ricorso proposto personalmente da Cascitelli. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto che, in sede di patteggiamento, l'applicazione di una sanzione sostitutiva richiede l'accordo tra imputato e pubblico ministero e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. (sospensione del processo e acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna): nel caso di specie non vi era accordo né specifica indicazione della sanzione richiesta, quindi il giudice non era tenuto ad argomentare il diniego. Quanto a Cascitelli, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la normativa vigente esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione senza difensore iscritto nel relativo albo. Sono state inoltre liquidate le spese a carico dei ricorrenti e disposti pagamenti equitativi alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
norme sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento (solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza)
art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
stabilisce che per applicare una sanzione sostitutiva in sede di patteggiamento è necessario l'accordo tra imputato e pubblico ministero; in tal caso il giudice sospende il processo e fissa udienza entro sessanta giorni per acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 53 legge n. 689/1981; novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150/2022
disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva; la riforma ha ampliato le misure alternative ma la loro applicazione in patteggiamento richiede il rispetto della procedura concordata e della necessaria intesa tra parti
art. 58 legge n. 689/1981
art. 58 legge n. 689/1981
norma richiamata nella materia delle commutazioni; oggetto di modifiche successive alla riforma citata
art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
prevede l'acquisizione di informazioni e dei programmi di trattamento dall'ufficio di esecuzione penale esterna per le sanzioni alternative
artt. 571 e 613 cod. proc. pen.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen., modificati dall'art. 1, commi 54 e 63, legge n. 103/2017
escludono la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina l'obbligo di sostenere le spese del procedimento da parte dei ricorrenti in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva richiede l'accordo formale tra imputato e pubblico ministero; senza tale accordo il giudice non è obbligato a sospendere il processo per approfondire la richiesta né a motivare dettagliatamente il diniego
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); questioni diverse risultano inammissibili o manifestamente infondate
- Dopo le modifiche normative, l'ampliamento delle misure alternative (art. 53 legge n. 689/1981 novellato) non elimina la procedura richiesta per la loro applicazione in sede di patteggiamento: occorre che la difesa e il pubblico ministero concordino esplicitamente la sanzione sostitutiva
- Un ricorso personale per cassazione presentato dall'imputato è inammissibile: l'impugnazione deve essere proposta da un difensore iscritto nell'apposito albo della Corte di cassazione
- Per contestare efficacemente il diniego della commutazione della pena è necessario dimostrare che sia stata violata una norma sostanziale o processuale rilevante o che la pena applicata sia illegale in senso stretto; mere critiche sulla valutazione della personalità dell'imputato o sulla motivazione formale, se non ricomprese nei motivi ammessi, non sono sufficienti
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