Sentenza del 21/04/2017 n. 10086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per 167.874 euro, ricostruiti in via analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che alcune operazioni di finanziamento e altri elementi emersi dalla verifica celassero ricavi non dichiarati derivanti anche dalla vendita di immobili. La società sosteneva che l'accertamento fosse infondato perché i ricavi erano congrui e coerenti rispetto agli studi di settore, che gli elementi presuntivi fossero inidonei e che il metodo di ricostruzione dei corrispettivi fosse illegittimo. In cassazione ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa pronuncia sull'illegittimità del metodo di rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Ha chiarito che l'accertamento non era basato sugli studi di settore, sicché la congruità rispetto agli stessi non era decisiva; inoltre, le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto all'omessa pronuncia, la conferma della legittimità dell'avviso implicava anche il rigetto della contestazione relativa al metodo di rettifica. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo del reddito mediante presunzioni.
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire maggiori ricavi sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessario uno scostamento dagli studi di settore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo è ammissibile solo quando il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La violazione è deducibile in cassazione quando il giudice neghi espressamente la regola di valutazione o utilizzi prove non introdotte dalle parti al di fuori dei propri poteri officiosi; non quando attribuisca maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata presuppone logicamente il rigetto della specifica eccezione, anche se questa non è esaminata con una motivazione autonoma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La congruità e coerenza rispetto agli studi di settore non impediscono un accertamento analitico-induttivo fondato su specifici elementi presuntivi, perché si tratta di strumenti e presupposti diversi.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia apparente, contraddittoria nei requisiti minimi o basata su un fatto decisivo realmente omesso.
- La contestazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il semplice dissenso rispetto al peso attribuito alle diverse prove: occorre dimostrare l'uso di prove estranee al processo o il rifiuto espresso della regola di valutazione.
- La conferma della legittimità dell'avviso di accertamento può implicare il rigetto delle contestazioni relative al metodo di rettifica, anche senza una risposta separata e analitica a ciascun argomento difensivo.
- Quando l'Amministrazione fonda la rettifica su una pluralità di indizi, il contribuente deve dimostrare concretamente l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza oppure fornire una spiegazione alternativa coerente per ciascun elemento presuntivo.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per cassazione comportano normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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