Ordinanza n. 3507/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale che ha dichiarato non ammissibili alcune spese rendicontate ai fini dell'erogazione del rateo di finanziamento, con allegato dettaglio delle spese, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
L'impresa beneficiaria ha impugnato la nota del Ministero del turismo del 5 maggio 2025 e il relativo foglio Excel, con cui sono state ritenute non ammissibili spese rendicontate per il progetto "Design Weekend", chiedendo altresì l'annullamento, ove occorra, della risposta ministeriale alla richiesta di riesame, dell'avviso pubblico e della richiesta di integrazioni e chiarimenti. Dal testo dell'ordinanza non sono esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La controversia riguarda l'idoneità della documentazione giustificativa relativa a spese per vitto e alloggio, materiali di consumo, servizi di noleggio, collaborazioni occasionali, locazione, trasporto e logistica e assicurazione, per un importo complessivo di euro 164.403,76, nell'ambito di spese rendicontate pari a euro 259.536,77 e di un contributo richiesto pari a euro 129.768,39.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Preso atto della rinuncia del verificatore precedentemente designato, motivata dalla ritenuta mancanza di competenze adeguate, ha disposto la sua sostituzione e ha conferito l'incarico istruttorio al Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza", con facoltà di delega a un docente del medesimo Dipartimento dotato di adeguata competenza. La verificazione dovrà esaminare la proposta progettuale, la documentazione allegata, i giustificativi di spesa, le fatture contestate e i chiarimenti prodotti dall'impresa, accertando se le spese ritenute non ammissibili siano conformi alle modalità di rendicontazione previste dall'avviso pubblico e ai requisiti di ammissibilità dell'articolo 7 dell'avviso in relazione al progetto finanziato. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della relazione finale. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata dal 24 marzo al 5 maggio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di ricorso, sulla legittimità degli atti impugnati o sulle spese di lite.
Norme richiamate
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Disciplinano la verificazione e l'acquisizione dell'ausilio istruttorio tecnico nel processo amministrativo; il TAR li ha richiamati per confermare e rinnovare l'incombente istruttorio finalizzato all'accertamento della conformità delle spese rendicontate ai requisiti dell'avviso pubblico.
art. 7 dell'Avviso pubblico del 25 maggio 2023, n. 1
Individua, secondo quanto riportato nell'ordinanza, i requisiti di ammissibilità delle spese rendicontate per il progetto finanziato; la verificazione dovrà accertare la conformità delle spese contestate a tali requisiti.
art. 1, comma 611, l. 29 dicembre 2022, n. 197
È indicato quale base normativa del fondo a valere sul quale è stato ammesso a contributo il progetto "Design Weekend".
art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (…) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (…)
Il termine decadenziale per chiedere la liquidazione del compenso del verificatore decorre, nel caso concreto, dal deposito in giudizio della relazione finale di verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico-documentale della conformità di spese rendicontate a un avviso pubblico di finanziamento, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., demandando all'ausiliario l'esame della documentazione progettuale, dei giustificativi, delle fatture contestate e dei chiarimenti forniti dal beneficiario.
- Qualora il verificatore nominato rinunci all'incarico per mancanza di competenze adeguate, il giudice può sostituirlo e conferire l'incarico a un soggetto istituzionale dotato della necessaria professionalità, anche prevedendo la facoltà di delega a un docente appartenente al medesimo dipartimento.
- La verificazione deve essere circoscritta a un quesito tecnico-documentale coerente con l'oggetto della controversia e non può sostituire la decisione giudiziale sulla legittimità dell'atto amministrativo.
- La trattazione della domanda cautelare può essere rinviata quando l'esito dell'incombente istruttorio disposto dal giudice sia rilevante per la valutazione della cautela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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