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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40393/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 30/01/2023 che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva che nei suoi confronti si era proceduto in assenza senza che gli fosse stata assicurata la effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium" (atto formale di costituzione del giudizio), denunciando violazione degli artt. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., 420-bis c.p.p., dell'art. 24 Cost. e vizio di motivazione. Sosteneva che la semplice notifica di un verbale di identificazione e l'elezione di domicilio nelle indagini preliminari non potevano sostituire la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e quindi non poteva ritenersi certa la sua conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che non risultava provata la effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della "vocatio in iudicium": la notifica effettuata nella fase delle indagini (verbale di identificazione e elezione di domicilio) non poteva sostituire la notifica dell'atto introduttivo dell'udienza e inoltre la notifica della fissazione dell'udienza non era andata a buon fine nel domicilio eletto e non risultava perfezionata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p.; la semplice rinuncia del difensore ad eccepire il vizio non supplisce alla mancanza di prova della conoscenza. Pertanto, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato le sentenze di merito del Tribunale di Milano (04/02/2020) e della Corte d'Appello di Milano (24/01/2022), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio e ha ordinato la scarcerazione dell'imputato ai sensi dell'art. 626 c.p.p. se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Richiede che il condannato provi che l'assenza sia dovuta a una incolpevole mancata conoscenza del processo; collegato all'art. 420-bis per valutare se l'imputato ebbe effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium".

  • art. 420-bis c.p.p.

    Regola la legittima dichiarazione di assenza dell'imputato; serve insieme all'art. 629-bis per valutare la colpevolezza o meno della mancata conoscenza del procedimento.

  • art. 161 comma 4 c.p.p.

    Prevede la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario in caso di impossibilità di notifica; la Corte osserva che la notifica dell'atto introduttivo eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato non garantisce di per sé la sicura conoscenza del procedimento.

  • art. 420-quinques c.p.p.

    Presupposti per le ricerche dell'imputato: qui le ricerche ebbero esito e fu notificato un verbale di identificazione, ma ciò non bastò a dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium.

  • art. 626 c.p.p.

    Prevede la scarcerazione dell'imputato se l'annullamento comporta che non sia più legittima la detenzione; la Corte ha disposto la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

  • legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6)

    Rilevante per l'interpretazione del processo in absentia: ha inciso sulla valutazione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e sul criterio di accertamento dell'incolpevolezza della mancata conoscenza.

  • legge 23 giugno 2017 n. 203

    Ha introdotto l'art. 629-bis in luogo dell'art. 625-ter; rilevante per la disciplina della rescissione del giudicato.

  • Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014 (Burba) e pronunce di merito richiamate

    Giurisprudenza consolidata che collega art. 629-bis e art. 420-bis e chiarisce i criteri per valutare la conoscenza del processo e l'incolpevolezza della mancata conoscenza.

  • Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 e Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019

    Affermano che la conoscenza effettiva del procedimento deve risultare da una vocatio in iudicium; notifiche precedenti nelle indagini o notifiche in luogo diverso dal domicilio non sono di per sé sufficienti a provare la conoscenza sicura.

  • Sez. U., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019

    Sottolinea l'onere probatorio a carico di chi chiede la rescissione e l'insufficienza di elementi quando non risulti instaurato un rapporto difensivo efficace o spiegate le ragioni dell'insuccesso della notifica.

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il condannato deve provare un'incolpevole mancata conoscenza del processo; l'onere della prova è rilevante e valutato restrittivamente.
  • L'effettiva conoscenza del procedimento si riferisce alla "vocatio in iudicium" (atto formale che richiama a giudizio): notifiche generiche o atti delle indagini preliminari (es. verbale di identificazione, elezione di domicilio) non sono di per sé sufficienti.
  • La notifica dell'atto introduttivo dell'udienza al domicilio eletto è cruciale; la notifica in luogo diverso o la mancata perfezione della notifica nel domicilio indicato non consentono di presumere la sicura conoscenza dell'imputato.
  • La rinuncia del difensore ad eccepire vizi di notifica non supplisce automaticamente alla mancanza di prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; va valutato se esistesse un rapporto difensivo effettivo e la diligenza dell'imputato.
  • In mancanza di prova certa della conoscenza, le decisioni rese in sua assenza possono essere rescisse e le relative condanne revocate, con rinvio per nuovo giudizio e possibile scarcerazione ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità devono essere considerate guida: la coordinazione tra norme (art. 629-bis e art. 420-bis) è fondamentale per valutare la legittimità di un processo in absentia.

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