Ordinanza n. 949/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Repertorio Decreti DG Ammortizzatori n. R.0000770 del 12 marzo 2026 (Reiez n. 169325), con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente in data 16 febbraio 2026 e finalizzata all’approvazione del programma di crisi aziendale ed alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in relazione all’unità produttiva sita in Opera (MI), Via Cesare Pavese n. 10, per il periodo dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, in favore di n. 30 lavoratori sospesi; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 0003138 del 24 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’approvazione del programma di crisi aziendale e della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per 30 lavoratori, nonché comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto l’istanza di CIGS, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione ha ritenuto insussistenti i presupposti della crisi aziendale, rilevando l’assenza di un andamento involutivo degli indicatori economico-finanziari, la mancata dimostrazione di una crisi strutturale circoscritta all’unità produttiva, l’inidoneità del piano di risanamento e ulteriori carenze relative alla gestione della sospensione e alla documentazione procedimentale. In giudizio la società ha prospettato, in via alternativa, la riconducibilità della vicenda alla crisi aziendale determinata da un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione, sostenendo che la sospensione dell’attività fosse dipesa da lavori di adeguamento igienico-sanitario prescritti dall’autorità competente. Ha quindi contestato, in sostanza, la mancata considerazione di tale diversa causale e la legittimità della valutazione ministeriale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto che il diniego fosse stato adottato coerentemente con la causale indicata nell’istanza amministrativa, ossia la crisi aziendale ex art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 148/2015, e che i rilievi ministeriali non presentassero manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria. Il giudice ha escluso che, in sede cautelare, potesse sostituire alla qualificazione operata dall’Amministrazione una diversa riconduzione della fattispecie a una causale non puntualmente sottoposta all’esame amministrativo, né ha ravvisato un obbligo manifesto di riqualificazione officiosa della domanda. Tuttavia, ha evidenziato che la prospettazione dell’evento esterno, cogente e impeditivo, non era stata specificamente esaminata nel procedimento e ha ritenuto opportuno che l’Amministrazione valuti un eventuale riesame dell’istanza alla luce dell’art. 2, comma 3, del d.m. n. 94033/2016, verificando documentalmente l’imprevedibilità, l’estraneità alla gestione aziendale e l’effettiva incidenza impeditiva dell’adeguamento prescritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
La causale della crisi aziendale richiede un piano di risanamento diretto a fronteggiare squilibri produttivi, finanziari o gestionali, con obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale.
art. 24 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
L’esame congiunto riguarda il programma che l’impresa intende attuare, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di scelta e le modalità della rotazione.
art. 2, comma 3, d.m. n. 94033/2016
La disposizione può assumere rilievo per una diversa causale di crisi aziendale determinata da un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale, purché ne siano dimostrati i presupposti e l’effettiva incidenza impeditiva sull’attività produttiva.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare, nella quale il giudice deve verificare, tra l’altro, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo non può sostituire alla qualificazione della fattispecie operata dall’amministrazione, sulla base della domanda presentata, una diversa causale normativa che il privato non abbia puntualmente devoluto all’esame procedimentale, salvo il successivo riesame amministrativo nei limiti delle attribuzioni dell’amministrazione.
- Il diniego di un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale non presenta un vizio manifesto quando l’amministrazione abbia valutato la domanda secondo la causale espressamente invocata e abbia motivato sull’assenza dell’andamento involutivo degli indicatori, della crisi strutturale dell’unità produttiva e dell’idoneità del piano di risanamento.
- La causale fondata su un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale richiede la verifica documentale dell’imprevedibilità dell’evento, della sua estraneità alla gestione e della concreta incidenza impeditiva sull’attività produttiva.
- L’assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria nella valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione esclude, in sede cautelare, il fumus boni iuris necessario per sospendere il diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →