Parere n. 1013/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Società Toguan s.r.l.s., in persona del l.r.p.t signor Gustavo Errico, contro il Comune di Napoli 1. per l’annullamento: della comunicazione di inefficacia relativa alla procedura di apertura in Via Santa Maria di Costantinopoli, prot. c f839/Comune di Napoli 899155/06/11/2023, avente PG /23/910643 del 9/16 novembre 2023, e contestuale divieto di prosecuzione dell’attività; della delibera di Giunta Comunale n. 246/2023 del 21 luglio 2023, che ha interdetto per un anno le nuove apertura di attività di somministrazione e delle relative prescrizioni; della norma transitoria della delibera n. 246/2023 e del relativo regolamento comunale indicata nel provvedimento di inefficacia della scia; ove occorra della successiva delibera di Giunta Regionale n. 462/2023 e dell’intesa tra il Comune di Napoli, la Soprintendenza dei beni e delle attività culturali e la Regione, se ed in quanto lesiva; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche non conosciuto; 2. nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni subiti in ragione delle spese sostenute e del mancato guadagno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha rilevato la ritualità dell’opposizione dell’amministrazione e l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi di merito, la domanda risarcitoria né l’istanza cautelare, dichiarando il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione e assorbendo la domanda cautelare.
Impugnazione della comunicazione di inefficacia della SCIA e del divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione in Via Santa Maria di Costantinopoli, nonché degli atti comunali e regionali presupposti, con domanda cautelare e risarcitoria
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA relativa all’apertura di un’attività di somministrazione e il contestuale divieto di prosecuzione dell’attività. Sono stati inoltre impugnati la delibera della Giunta comunale n. 246/2023, che aveva interdetto per un anno nuove aperture di attività di somministrazione, la relativa disciplina transitoria e il regolamento comunale, nonché, ove occorrente, una delibera della Giunta regionale e un’intesa tra Comune, Soprintendenza e Regione. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, lesione dell’affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, illogicità manifesta, sproporzionalità, violazione degli artt. 97 e 42 della Costituzione, violazione della legge n. 689/1981, sviamento e violazione del principio di tipicità. È stata proposta anche domanda cautelare e domanda di risarcimento dei danni per spese sostenute e mancato guadagno. Dopo la notificazione del ricorso, il Comune di Napoli ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; la ricorrente ha quindi comunicato l’avvenuta trasposizione dinanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e ha determinato la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Napoli.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale dell’amministrazione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia dinanzi al giudice amministrativo.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di deposito diretto del ricorso.
art. 7 l. n. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
È stato dedotto dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’atto impugnato, ma il motivo non è stato esaminato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
È stato dedotto dalla ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
È stato invocato in relazione alla tutela dell’affidamento, senza esame nel merito.
art. 3 l. n. 241/1990
obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
È stato indicato quale parametro per le censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione, non esaminate.
art. 97 Costituzione
buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti, senza valutazione di merito.
art. 42 Costituzione
tutela della proprietà privata
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti limitativi degli atti impugnati, senza esame di merito.
l. n. 689/1981
principi generali in materia di sanzioni amministrative
Invocata dalla ricorrente, ma non esaminata in ragione della trasposizione.
Massime di principio
- La rituale opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale indicata dalla legge.
- Quando il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato deve dichiararne l’improcedibilità per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito.
- La trasposizione del ricorso assorbe la domanda cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario, la cui valutazione spetta al giudice amministrativo investito della controversia.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo alla chiusura di un’attività di somministrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro il Comune di Napoli, avente a oggetto la comunicazione di inefficacia della SCIA e il divieto di prosecuzione di un’attività di somministrazione. Il ricorso comprendeva anche una domanda cautelare e una domanda risarcitoria.
Atti impugnati e censure
La società aveva impugnato la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA, la delibera della Giunta comunale n. 246/2023, la disciplina transitoria e il regolamento comunale richiamati nel provvedimento, nonché, ove occorrente, una delibera regionale e un’intesa tra il Comune, la Soprintendenza e la Regione.
Le censure riguardavano, tra l’altro:
- la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990;
- la lesione del legittimo affidamento e la violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990;
- la carenza di istruttoria e la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990;
- l’illogicità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità;
- la violazione degli artt. 97 e 42 della Costituzione;
- la violazione della legge n. 689/1981;
- lo sviamento e la violazione del principio di tipicità.
Opposizione dell’amministrazione e trasposizione
Dopo la notificazione del ricorso, il Comune di Napoli ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale. La ricorrente ha successivamente comunicato la trasposizione del giudizio dinanzi al T.A.R. Napoli.
Il Consiglio di Stato ha verificato la ritualità dell’opposizione e l’effettiva avvenuta trasposizione del ricorso. Tali circostanze hanno impedito la prosecuzione del procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Non sono stati quindi esaminati i motivi di ricorso, la domanda di annullamento, la domanda risarcitoria o la fondatezza delle censure relative alla SCIA e agli atti comunali e regionali.
L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la controversia è ormai devoluta al giudice amministrativo presso il quale il ricorso è stato trasposto.
Principio applicato
La rituale opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. In tale ipotesi, il Consiglio di Stato deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso straordinario e non procede all’esame delle questioni di merito né dell’istanza cautelare.
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