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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1364/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) censura sulla valutazione della prova e sull'attendibilita' della persona offesa (art. 192 c.p.p.), con richiamo a discrasie nei racconti e a testi che avrebbero indicato una prima aggressione da parte della vittima; contestazione anche del porto giustificato del coltello perché usato per raccogliere verdure; 2) deduzione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) perche' la reazione sarebbe stata proporzionata a una aggressione subita; 3) in subordine domanda di applicazione della scriminante della legittima difesa putativa o, quanto meno, riqualificazione a reato colposo (art. 59 e art. 55 c.p.); 4) richiesta dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) per lo stato d'ira determinato dall'offesa altrui; 5) censura sul trattamento sanzionatorio e presunta contraddittorieta' della motivazione in ordine alla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. Primo motivo (art. 192 c.p.p.): inammissibile perche' la censura sulla valutazione della prova non puo' essere proposta in cassazione con quel mezzo e, sul concreto, il porto del coltello non era giustificato quando e' stato impiegato come arma impropria. Secondo-terzo-quarto motivi (legittima difesa, legittima difesa putativa, provocazione): inammissibili perche' si tratta di questioni di fatto e di valutazione delle prove riservate ai giudici di merito; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esclusione della proporzione tra offesa e difesa e quindi l'insussistenza delle scriminanti e dell'attenuante, essendovi evidente sproporzione. Quinto motivo (trattamento sanzionatorio): inammissibile perché la Corte d'appello ha fornito autonoma e sufficiente motivazione sulla congruita' della pena; inoltre l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e non meramente formale. Conseguentemente il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non ammissibile in cassazione come strumento per rimettere in discussione la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; cioe' non consente di aggirare i limiti di sindacato sulla motivazione

  • art. 52 cod. pen.

    La scriminante della legittima difesa richiede proporzione tra offesa e difesa e fondato timore per l'incolumita'; in sua assenza la condotta difensiva non e' giustificata

  • art. 59 cod. pen.

    La legittima difesa putativa richiede un errore scusabile sulla situazione di pericolo; comunque la sussistenza e' soggetta a valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata dai giudici di merito

  • art. 62, n. 2, cod. pen.

    L'attenuante della provocazione richiede lo stato d'ira e un nesso causale tra offesa e reazione; non e' applicabile quando la reazione e' evidentemente sproporzionata rispetto alla provocazione

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma sanzionatoria sul porto di arma; il porto di oggetti non destinati ad offendere puo' cessare di essere giustificato quando l'oggetto viene impiegato come arma impropria

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limiti all'ammissibilita' dei motivi di cassazione riguardo la motivazione; non e' possibile aggirare questi limiti usando art. 192 c.p.p. per dedurre errori di valutazione della prova

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a conseguire un vantaggio effettivo; non e' sufficiente un interesse meramente formale all'esattezza giuridica della decisione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non e' possibile rimettere in discussione liberamente la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito: i vizii di motivazione e i profili di diritto sono i limiti del sindacato
  • La legittima difesa richiede sempre proporzione e necessita'; la mera affermazione di essere stati aggrediti non basta se i giudici ritengono la reazione sproporzionata
  • La legittima difesa putativa e la scusante per errore richiedono che l'errore sia scusabile; e' materia di fatto valutata dai giudici di merito e difficilmente sindacabile in cassazione
  • L'attenuante della provocazione necessita di un nesso causale e di una reazione adeguata alla gravita' della provocazione; non opera se la reazione e' evidentemente sproporzionata
  • Il porto di oggetti comunemente non offensivi perde la giustificazione quando l'oggetto viene utilizzato come arma impropria: dichiarare che lo si portava per ragioni neutralizza la responsabilita' quando l'uso realizzava un'azione offensiva
  • La Corte d'appello puo' motivare autonomamente la congruita' della pena; la mancata o diversa motivazione del primo grado non implica necessariamente un vizio utile in sede di cassazione se l'appello ha dato risposta esaustiva

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