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Sentenza

Sentenza n. 1711/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione per l'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione ACTV, unitamente agli atti di gara e ai criteri di valutazione delle offerte tecniche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo in via principale l'aggiudicazione o il subentro nel contratto, con risarcimento in forma specifica, e in subordine il risarcimento per equivalente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento, contestando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche sui criteri relativi alla rimozione e al temporaneo ricollocamento degli impianti e alla loro manutenzione e pulizia. Secondo la ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa o valutata con coefficiente pari a zero perché la promessa di rimozione entro sei ore, in ragione della sede operativa indicata e delle peculiarità logistiche della laguna veneziana, sarebbe stata irrealistica e impossibile da rispettare. Ha inoltre sostenuto che la propria offerta, caratterizzata da un presidio logistico vicino agli approdi, da una squadra nautica e terrestre, da una scorta di impianti e da frequenze manutentive più ravvicinate, fosse stata sottovalutata. Ha censurato anche la motivazione dei verbali, ritenuta apparente e basata su formule standardizzate. In via subordinata, ha contestato la genericità e l'indeterminatezza dei criteri tecnici A e B e la mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi, deducendo l'illegittima attribuzione di un'eccessiva discrezionalità alla commissione giudicatrice. Ha infine formulato istanze istruttorie, comprese l'acquisizione della documentazione di gara e, ove necessario, verificazione o consulenza tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al criterio relativo alla rimozione e al ricollocamento degli impianti, ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria, poiché la sua offerta garantiva l'intervento entro sei ore e prevedeva anche lo svolgimento dei lavori in orari notturni o nelle prime ore del giorno, così da ridurre l'impatto sull'utenza. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'impossibilità o l'inaffidabilità della tempistica promessa. Gli elementi organizzativi indicati dall'aggiudicataria, tra cui la struttura tecnica, gli accordi con fornitori locali, la conoscenza della logistica lagunare, la tecnologia plug and play e l'esperienza quale gestore uscente, sono stati ritenuti complessivamente idonei a giustificare la valutazione. La previsione secondo cui l'intervento avrebbe potuto essere differito in caso di mancata autorizzazione a operare durante il servizio non è stata considerata una condizione incompatibile con l'offerta, ma una precisazione riferita alle esigenze di sicurezza e di continuità del trasporto pubblico. Quanto al criterio della manutenzione e pulizia, il giudice ha escluso che la commissione avesse considerato soltanto il numero o la frequenza degli interventi. Il disciplinare imponeva una valutazione complessiva delle modalità manutentive, delle verifiche tecniche, della tempestività degli interventi emergenziali e delle azioni idonee a garantire durabilità, sicurezza e funzionalità degli impianti. L'offerta dell'aggiudicataria descriveva un sistema articolato, comprendente sopralluoghi quotidiani, monitoraggio e diagnostica da remoto, manutenzione predittiva, controlli periodici, procedure per le emergenze e tempi di intervento contenuti; pertanto, la preferenza accordata dalla commissione non presentava macro-vizi logici, travisamenti o errori di fatto. Il rilievo relativo alla valorizzazione dell'Optical Bonding è stato ritenuto privo di riscontro nei verbali. È stata inoltre esclusa la carenza di motivazione, poiché la commissione aveva affiancato ai punteggi numerici e ai giudizi sintetici giudizi analitici riferiti a ciascun criterio e coerenti con i criteri motivazionali del disciplinare. Infine, il TAR ha ritenuto legittima la mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi: l'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante una facoltà e non un obbligo in tal senso. La determinatezza dei criteri risultava comunque assicurata dalle descrizioni contenute nella lex specialis, dai criteri motivazionali e dalla motivazione analitica della commissione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 2.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento della concessione.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    I documenti di gara [...] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione [...] Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

    La previsione di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi è facoltativa, purché i criteri di valutazione siano sufficientemente descritti e la ponderazione sia indicata.

  • art. 182 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel quadro normativo della concessione e invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta irregolarità dell'offerta; il giudice non ha ravvisato una violazione nella valutazione dell'offerta aggiudicataria.

  • art. 185 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione delle offerte nelle concessioni; il giudice ha escluso che la disciplina della gara avesse attribuito una discrezionalità illegittimamente indeterminata.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato quale rito speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare attendibilità, correttezza del criterio tecnico applicato, logicità, coerenza e ragionevolezza dell'iter valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una propria preferenza tecnica quando il risultato rientri tra quelli plausibili secondo la regola tecnica applicata.
  • La contestazione dell'attendibilità dell'offerta tecnica aggiudicataria richiede elementi concreti idonei a fornire almeno un principio di prova dell'irrealizzabilità o dell'incoerenza della proposta; in mancanza, non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione organizzativa o logistica per dimostrare l'illegittimità della valutazione della commissione.
  • La valutazione dell'offerta tecnica deve essere effettuata considerando complessivamente i parametri stabiliti dalla lex specialis, e non isolando singoli elementi, come la frequenza degli interventi, quando il criterio richieda di apprezzare anche modalità operative, verifiche tecniche, tempestività, sicurezza, durabilità e funzionalità del servizio.
  • La mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi non determina di per sé l'illegittimità della gara, poiché la loro introduzione è facoltativa; è sufficiente che la lex specialis individui criteri e ponderazioni adeguati e fornisca criteri motivazionali idonei a orientare la valutazione, purché la commissione espliciti analiticamente le ragioni dei punteggi attribuiti.
  • La motivazione della commissione giudicatrice è adeguata quando, oltre al punteggio numerico e al giudizio sintetico, espone per ciascun criterio un giudizio analitico coerente con i parametri della lex specialis e consente di ricostruire le ragioni della preferenza accordata a un'offerta rispetto alle altre.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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