Sentenza n. 1711/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione per l'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione ACTV, unitamente agli atti di gara e ai criteri di valutazione delle offerte tecniche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo in via principale l'aggiudicazione o il subentro nel contratto, con risarcimento in forma specifica, e in subordine il risarcimento per equivalente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento, contestando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche sui criteri relativi alla rimozione e al temporaneo ricollocamento degli impianti e alla loro manutenzione e pulizia. Secondo la ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa o valutata con coefficiente pari a zero perché la promessa di rimozione entro sei ore, in ragione della sede operativa indicata e delle peculiarità logistiche della laguna veneziana, sarebbe stata irrealistica e impossibile da rispettare. Ha inoltre sostenuto che la propria offerta, caratterizzata da un presidio logistico vicino agli approdi, da una squadra nautica e terrestre, da una scorta di impianti e da frequenze manutentive più ravvicinate, fosse stata sottovalutata. Ha censurato anche la motivazione dei verbali, ritenuta apparente e basata su formule standardizzate. In via subordinata, ha contestato la genericità e l'indeterminatezza dei criteri tecnici A e B e la mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi, deducendo l'illegittima attribuzione di un'eccessiva discrezionalità alla commissione giudicatrice. Ha infine formulato istanze istruttorie, comprese l'acquisizione della documentazione di gara e, ove necessario, verificazione o consulenza tecnica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al criterio relativo alla rimozione e al ricollocamento degli impianti, ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria, poiché la sua offerta garantiva l'intervento entro sei ore e prevedeva anche lo svolgimento dei lavori in orari notturni o nelle prime ore del giorno, così da ridurre l'impatto sull'utenza. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'impossibilità o l'inaffidabilità della tempistica promessa. Gli elementi organizzativi indicati dall'aggiudicataria, tra cui la struttura tecnica, gli accordi con fornitori locali, la conoscenza della logistica lagunare, la tecnologia plug and play e l'esperienza quale gestore uscente, sono stati ritenuti complessivamente idonei a giustificare la valutazione. La previsione secondo cui l'intervento avrebbe potuto essere differito in caso di mancata autorizzazione a operare durante il servizio non è stata considerata una condizione incompatibile con l'offerta, ma una precisazione riferita alle esigenze di sicurezza e di continuità del trasporto pubblico. Quanto al criterio della manutenzione e pulizia, il giudice ha escluso che la commissione avesse considerato soltanto il numero o la frequenza degli interventi. Il disciplinare imponeva una valutazione complessiva delle modalità manutentive, delle verifiche tecniche, della tempestività degli interventi emergenziali e delle azioni idonee a garantire durabilità, sicurezza e funzionalità degli impianti. L'offerta dell'aggiudicataria descriveva un sistema articolato, comprendente sopralluoghi quotidiani, monitoraggio e diagnostica da remoto, manutenzione predittiva, controlli periodici, procedure per le emergenze e tempi di intervento contenuti; pertanto, la preferenza accordata dalla commissione non presentava macro-vizi logici, travisamenti o errori di fatto. Il rilievo relativo alla valorizzazione dell'Optical Bonding è stato ritenuto privo di riscontro nei verbali. È stata inoltre esclusa la carenza di motivazione, poiché la commissione aveva affiancato ai punteggi numerici e ai giudizi sintetici giudizi analitici riferiti a ciascun criterio e coerenti con i criteri motivazionali del disciplinare. Infine, il TAR ha ritenuto legittima la mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi: l'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante una facoltà e non un obbligo in tal senso. La determinatezza dei criteri risultava comunque assicurata dalle descrizioni contenute nella lex specialis, dai criteri motivazionali e dalla motivazione analitica della commissione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 2.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento della concessione.
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
I documenti di gara [...] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione [...] Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
La previsione di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi è facoltativa, purché i criteri di valutazione siano sufficientemente descritti e la ponderazione sia indicata.
art. 182 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel quadro normativo della concessione e invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta irregolarità dell'offerta; il giudice non ha ravvisato una violazione nella valutazione dell'offerta aggiudicataria.
art. 185 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione delle offerte nelle concessioni; il giudice ha escluso che la disciplina della gara avesse attribuito una discrezionalità illegittimamente indeterminata.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare attendibilità, correttezza del criterio tecnico applicato, logicità, coerenza e ragionevolezza dell'iter valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una propria preferenza tecnica quando il risultato rientri tra quelli plausibili secondo la regola tecnica applicata.
- La contestazione dell'attendibilità dell'offerta tecnica aggiudicataria richiede elementi concreti idonei a fornire almeno un principio di prova dell'irrealizzabilità o dell'incoerenza della proposta; in mancanza, non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione organizzativa o logistica per dimostrare l'illegittimità della valutazione della commissione.
- La valutazione dell'offerta tecnica deve essere effettuata considerando complessivamente i parametri stabiliti dalla lex specialis, e non isolando singoli elementi, come la frequenza degli interventi, quando il criterio richieda di apprezzare anche modalità operative, verifiche tecniche, tempestività, sicurezza, durabilità e funzionalità del servizio.
- La mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi non determina di per sé l'illegittimità della gara, poiché la loro introduzione è facoltativa; è sufficiente che la lex specialis individui criteri e ponderazioni adeguati e fornisca criteri motivazionali idonei a orientare la valutazione, purché la commissione espliciti analiticamente le ragioni dei punteggi attribuiti.
- La motivazione della commissione giudicatrice è adeguata quando, oltre al punteggio numerico e al giudizio sintetico, espone per ciascun criterio un giudizio analitico coerente con i parametri della lex specialis e consente di ricostruire le ragioni della preferenza accordata a un'offerta rispetto alle altre.
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