Sentenza n. 6175/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento – del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/07/2022 pubblicato in G.U., serie generale n. 216, il 15/09/2022 e relativi allegati, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici per gli stessi anni; – dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti. n. 181 del 07/11/2019 e relativi allegati, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Ministro della Salute del 06/10/2022, pubblicato in G.U., serie generale n. 251, il 26/10/2022, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; – del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in banca dati in pari data e relativi allegati, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015, nella parte in cui individuano la ricorrente e indicano la somma di € 520.696,38 come dovuta; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente tra i quali: - la nota prot. n. 433658 del 14/11/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”, pubblicata sul sito internet della Regione Toscana alla pagina Pay Back sui dispositivi medici a carico delle aziende fornitrici (https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici); - il documento “Modelli CE consuntivi 2015” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; - il documento “Modelli CE consuntivi 2016” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; - il documento “Modelli CE consuntivi 2017” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; - il documento “Modelli CE consuntivi 2018” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; - il documento contenente i “Dati sintetici” del fatturato per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana; - le seguenti delibere in quanto espressamente richiamate nel decreto della Regione Toscana n. 34681/2022: delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 05/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana n. 623 del 06/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 13/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 386 del 27/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 1363 del 30/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est n. 1020 del 16/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30/08/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 09/08/2019; - l'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 182 del 07/11/2019, richiamato nell'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; - gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati e presupposti all'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, ivi inclusi la nota del 22/10/2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29/10/2019 con la quale lo stesso Coordinamento ha rilasciato il proprio assenso tecnico nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema del medesimo Accordo n. 181/2019; - l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14/09/2022 prot. n. 22/179/CR6/C7 e in data 28/09/2022 prot. n. 22/186/SR13/C7; - l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022 Rep. n. 213/CSR; – nonché, per quanto occorrer possa: - del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/06/2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 prot. n. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 prot. n. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/02/2019 prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute; - della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/03/2020 prot. n. 0007435 del dell'Economia e delle Finanze se del caso previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla compatibilità dell'art. 9-ter del d.l. 19/06/2015, n. 78 inserito in sede di conversione dalla l. 06/08/2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni (introdotte, da ultimo, con l'art. 18, comma 1, del d.l. 09/08/2022, n. 115, convertito, con mod., dalla l. 21/09/2022, n. 142 e con l'art. 1 del d.l. 11/01/2023, n. 4) con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea meglio precisata nel presente atto con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e atti statali e regionali conseguenti di determinazione della quota di ripiano, inclusi gli elenchi regionali che ponevano a carico della ricorrente € 520.696,38
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli atti regionali della Toscana che individuavano le imprese soggette al ripiano, quantificando in € 520.696,38 la somma dovuta dalla ricorrente. Ha inoltre dedotto, chiedendo se del caso la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'incompatibilità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e successive modifiche con la normativa costituzionale ed europea, riservandosi anche un'azione risarcitoria. Il testo della sentenza non riporta l'illustrazione analitica dei singoli motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La ricorrente, con memoria del 9 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al regime premiale previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2023. La Regione Toscana ha confermato l'avvenuta esecuzione del pagamento e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure, le questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il giudice ha rilevato che, nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare, fino alla trattenuta della causa in decisione, di non avere più interesse; in assenza di contrarie richieste, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia adottata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Prevede il regime premiale al quale la ricorrente ha aderito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 9-ter d.l. n. 78/2015
Disposizione posta a fondamento del sistema di tetto di spesa e ripiano per l'acquisto di dispositivi medici, la cui compatibilità costituzionale ed europea era stata contestata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, quando non vi siano repliche o richieste contrarie delle altre parti.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione e della valutazione dell'interesse a ricorrere; il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse alla decisione.
- L'adesione a un regime normativo premiale e l'esecuzione del relativo pagamento possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro gli atti presupposti e applicativi, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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