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Sentenza

Sentenza n. 859/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento di “diniego dell’istanza di Permesso di Costruire per interventi di ristrutturazione edilizia - art. 3.1.d - DPR 380/2001 - pratica JPE/00755/2023 - P.G. 25465 del 16/01/2023”, adottato dalla Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Territoriale Municipio 1 del Comune di Milano in data 31 maggio 2023 e notificato in data 5 luglio 2023; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202302046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato al recupero abitativo di un sottotetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato, dopo il superamento del rilievo relativo all'altezza interna minima, su due ragioni ostative: il mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, essendo la distanza pari a 7,54 metri, e il contrasto con l'art. 19.3.e del Piano delle Regole del PGT quanto alle parti del sottotetto senza permanenza di persone, per la presenza di altezze superiori a 1,80 metri. Con il primo motivo ha dedotto violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e travisamento dei fatti, sostenendo che l'immobile ricade nei Nuclei di Antica Formazione, corrispondenti alla zona omogenea A, nella quale per gli interventi di ristrutturazione non opera il limite generale dei dieci metri, ma devono essere rispettate le distanze tra i volumi edificati preesistenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed errata interpretazione dell'art. 19.3.e del PGT e travisamento dei fatti, evidenziando che le integrazioni progettuali prevedevano un controsoffitto idoneo a rispettare l'altezza minima per gli spazi senza permanenza di persone e, in alternativa, il recupero abitativo delle porzioni interessate. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo anche in memoria che il controsoffitto avrebbe costituito un artificio elusivo della disciplina sulle altezze.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente e il diniego è stato annullato, con obbligo del Comune di rieditare l'attività amministrativa nel rispetto dei principi indicati in sentenza. Quanto alla distanza tra edifici, il Collegio ha rilevato che l'immobile ricade nei Nuclei di Antica Formazione, corrispondenti alla zona omogenea A, e che il recupero del sottotetto è qualificato dalla legge regionale come ristrutturazione edilizia. In tale ambito, l'art. 9, comma 1, n. 1, del d.m. n. 1444 del 1968 impone soltanto il mantenimento delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, non il rispetto della distanza assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti. Anche il regolamento edilizio comunale esclude gli interventi nei NAF dall'obbligo generale dei dieci metri. La deroga non è subordinata alla previa adozione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata, poiché la disciplina relativa ai commi secondo e terzo dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 è riferita alle zone di cui al n. 3 dello stesso articolo, non alle zone A. Inoltre, l'intervento non avrebbe creato nuove fronti finestrate né aggravato le preesistenti condizioni di intercapedine. Non è stata ritenuta pertinente neppure la disciplina relativa alla demolizione e ricostruzione in zona A, poiché il progetto riguardava il recupero del sottotetto mediante opere interne o parziale sopraelevazione, senza previa demolizione dell'edificio. Quanto al secondo motivo, il diniego è stato ritenuto generico e non coerente con la documentazione integrativa, che prevedeva l'installazione di un controsoffitto per rispettare il limite di altezza negli spazi senza permanenza di persone e prospettava una soluzione alternativa di recupero abitativo. Il giudice ha escluso che il Comune potesse sostituire la motivazione dell'atto con la tesi, formulata soltanto in memoria, secondo cui il controsoffitto sarebbe stato un artificio elusivo: si trattava di motivazione postuma non ricavabile dagli atti del procedimento. È stato inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva esaminato la soluzione alternativa proposta. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti

    Nelle zone omogenee A, per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, il limite applicabile è quello delle distanze tra i volumi edificati preesistenti, senza necessità di rispettare la distanza assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti.

  • art. 9, commi 2 e 3, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    I limiti di distanza cui si riferiscono tali disposizioni non sono applicabili agli interventi in zona A oggetto della controversia.

  • art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019

    le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9

    La disciplina dei limiti di distanza dei commi secondo e terzo dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 riguarda esclusivamente le zone di espansione di cui al n. 3 e non condiziona gli interventi di ristrutturazione nelle zone A.

  • art. 64, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005

    il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia

    Il recupero abitativo del sottotetto deve essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia.

  • art. 86.3 del Regolamento edilizio del Comune di Milano

    fatta eccezione per gli interventi realizzati nei NAF, negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati è sempre obbligatoria la distanza minima assoluta di almeno 10 metri tra pareti finestrate e parete di edifici antistanti

    Il regolamento comunale esclude gli interventi nei Nuclei di Antica Formazione dall'obbligo generale della distanza minima assoluta di dieci metri.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001

    Nelle zone omogenee A ... gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati

    La disposizione riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione e non è applicabile al recupero di sottotetto realizzato senza previa demolizione dell'edificio.

  • art. 19.3.e del Piano delle Regole del PGT

    La disciplina delle altezze degli spazi sottotetto senza permanenza di persone doveva essere valutata alla luce delle integrazioni progettuali, comprese quelle relative al controsoffitto, e della proposta alternativa di recupero abitativo.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può sostituire la motivazione dell'atto amministrativo con autonome rationes decidendi non contenute nel provvedimento, anche in applicazione del principio di separazione dei poteri.

Massime di principio

  • Nelle zone omogenee A e, in particolare, nei nuclei storici assimilati alla zona A, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1, del d.m. n. 1444 del 1968, e non sono soggetti, per ciò solo, alla distanza assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti.
  • Il recupero abitativo di un sottotetto esistente, qualificato dalla legge regionale come ristrutturazione edilizia, non può essere trattato come nuova costruzione ai fini dell'applicazione della distanza minima di dieci metri prevista per altre zone o tipologie di intervento.
  • La possibilità di realizzare in zona A un intervento di ristrutturazione a distanza inferiore a dieci metri dagli edifici antistanti non è subordinata alla previa approvazione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata quando trova applicazione la disciplina specifica dell'art. 9, comma 1, n. 1, del d.m. n. 1444 del 1968.
  • L'amministrazione non può sostenere in giudizio la legittimità di un diniego mediante una motivazione nuova, non contenuta nel provvedimento e non desumibile dagli atti del procedimento; la motivazione postuma non può colmare le carenze dell'atto impugnato.
  • Nel valutare una domanda edilizia, l'amministrazione deve esaminare le integrazioni progettuali e le soluzioni alternative concretamente prospettate dall'interessato; l'omessa considerazione di tali elementi rende insufficiente la motivazione del diniego.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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