Cassazione Civile, Ordinanza n. 26565/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttrice)
La controversia
Una società, che aveva acquistato un intero compendio immobiliare, ha promosso un nuovo giudizio contro la conduttrice di una porzione del complesso e contro il consulente tecnico che, nel precedente giudizio di riscatto/prelazione, aveva concluso per l'autonomia strutturale e funzionale dell'unità locata. L'obiettivo era far dichiarare la falsità della consulenza tecnica d'ufficio utilizzata nel giudizio definitivo sfavorevole, così da preordinare una futura revocazione della sentenza passata in giudicato. Nei gradi di merito la domanda è stata rigettata. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112, 115, 116, 395 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo: (i) che la Corte d'appello avesse negato la falsità della consulenza per difetto di prova pur avendo però rifiutato le prove richieste (consulenza di parte, prova testimoniale, rinnovazione della CTU), in contraddizione logica e processuale; (ii) che fosse erronea l'affermazione secondo cui le risultanze della consulenza sarebbero coperte dal giudicato, poiché la revocazione serve proprio a rimettere in discussione il giudicato mediante l'accertamento della falsità della prova decisiva. La Cassazione ha però rilevato che la vera ratio della decisione di merito non era il giudicato sulla falsità, ma l'insufficienza del materiale probatorio offerto nel nuovo giudizio: si trattava delle medesime prove già esaminate nel procedimento presupposto, senza elementi nuovi o diversi idonei a confutare la precedente valutazione. Perciò i motivi sono stati ritenuti non pertinenti alla ratio decidendi e comunque non idonei a scalfire l'apprezzamento di merito sull'insufficienza della prova della falsità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sul preteso giudicato sulla falsità della consulenza, ma sulla mancata offerta di elementi probatori nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati nel giudizio presupposto. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'azione volta ad accertare la falsità della consulenza tecnica. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ha osservato che la domanda era stata rigettata per insufficienza probatoria e che tale apprezzamento di merito non era adeguatamente censurato.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare un supposto scostamento tra domanda e decisione; la Corte non ha ravvisato il vizio prospettato, rilevando che la censura non colpiva la reale ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove fosse stata compiuta dal giudice di merito e non validamente sovvertita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare il modo in cui il giudice di merito aveva apprezzato le prove; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento sulla sufficienza del compendio istruttorio appartiene al merito.
art. 395 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revocazione e alla dedotta falsità della consulenza tecnica; la Corte ha rilevato che per mettere in discussione la decisione da revocare occorrono elementi ulteriori e diversi.
art. 2909 c.c.
Invocato per contestare il richiamo al giudicato; la Corte ha precisato che il rigetto non dipendeva dal giudicato sulla falsità della prova, bensì dalla mancata prova nuova della falsità stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso per far dichiarare la falsità di una consulenza tecnica utilizzata in una precedente decisione definitiva, la parte attrice deve allegare e provare elementi nuovi o comunque diversi da quelli già scrutinati nel giudizio presupposto; la mera riproposizione delle stesse prove è insufficiente.
- La censura di legittimità è inammissibile se non investe la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo irrilevante colpire una motivazione solo apparente o diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- L'apprezzamento circa la sufficienza e l'idoneità del materiale probatorio a dimostrare la falsità di una prova tecnica appartiene al giudice di merito e non può essere rivisitato in cassazione se non nei limiti di una specifica critica alla motivazione effettiva.
- La revocazione fondata sulla falsità della prova presuppone un accertamento supportato da elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati nella decisione da revocare; altrimenti si trasforma in un improprio riesame del merito coperto da precedente valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26498/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26500/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26507/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26508/2024 del 11/10/2024
- ordinanza_civile · 11 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →