Ordinanza n. 523/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2937/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, che aveva deciso sulla legittimità dell’inquadramento e dell’assentibilità di interventi edilizi in area soggetta a disciplina di risanamento idrogeologico e riequilibrio ambientale
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, contestando, per quanto emerge dall’ordinanza, la ricostruzione della disciplina urbanistico-edilizia applicabile a un fondo classificato ZTO B2b* e ricadente nell’area disciplinata dagli artt. 39 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. In primo grado il proprietario aveva dedotto, con il quarto motivo, la falsa applicazione dell’art. 39 NTA e la violazione dell’art. 42 NTA, sostenendo che l’art. 39 consentisse, fino all’approvazione del Piano di Risanamento Ambientale, soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, mentre, dopo l’approvazione del piano, l’art. 42 consentisse anche interventi di nuova edificazione. Il TAR aveva ritenuto che gli interventi progettati — trasformazione di una porzione del tetto a falde in tetto piano calpestabile con veranda, consolidamento mediante travi in acciaio e realizzazione di un garage interrato — fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia, e non come risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. Aveva inoltre ritenuto che il vincolo di risanamento previsto dall’art. 39 NTA fosse divenuto inapplicabile per effetto del successivo PAI, approvato nel 2021, classificando l’area come caratterizzata da basso livello di pericolosità e rischio idrogeologico. Il Comune appellante ha contestato tale ricostruzione, mentre l’appellato ha sostenuto che la tavola del rischio idrogeologico del PAI dimostrerebbe l’assenza, sul fondo, di rischi geomorfologici e idraulici e che, dalla data di approvazione del PAI, sarebbero maturate le condizioni per l’applicazione dell’art. 42 NTA.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto necessaria una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da svolgersi nel contraddittorio delle parti, per accertare: 1) se, sulla base della tavola del rischio idrogeologico allegata al PAI relativo al territorio di Acicastello, il fondo sia interessato da rischi geomorfologici o idraulici, chiarendo la contrapposizione tra la qualificazione dell’area come avente basso livello di pericolosità e rischio e l’affermazione dell’appellato circa l’assenza di qualsiasi rischio; 2) se il PAI, approvato dalla Regione Siciliana nel 2021, abbia sostituito il Piano di Risanamento Ambientale previsto dall’art. 39 NTA, verificando altresì se quest’ultimo piano sia stato adottato e quale contenuto abbia avuto con specifico riferimento all’area controversa. La verificazione è stata affidata al dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, con facoltà di delega a un funzionario competente. È stato disposto un acconto di euro 3.000,00, provvisoriamente posto solidalmente a carico di tutte le parti, da corrispondere prima dell’avvio delle operazioni. Il verificatore dovrà concludere le attività entro 180 giorni dal pagamento dell’acconto; dovrà trasmettere una bozza alle parti, che potranno formulare osservazioni entro 15 giorni, e depositare la relazione definitiva nei successivi 20 giorni, prendendo motivata posizione sulle osservazioni. L’udienza di merito sarà fissata con separato decreto presidenziale dopo il deposito della relazione.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre una verificazione per acquisire, nel contraddittorio delle parti, gli elementi tecnici necessari alla decisione.
artt. 65 e 67 c.p.a.
Richiamati dall’ordinanza nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori e dell’acquisizione degli elementi necessari al giudizio.
art. 39 N.T.A. del P.R.G.
Area di risanamento idrogeologico e di riequilibrio ambientale
Prevede una disciplina limitativa dell’attività edilizia nelle aree individuate come caratterizzate da condizioni di instabilità o da particolari configurazioni morfologiche, in attesa o in funzione del Piano di Risanamento Ambientale.
art. 42 N.T.A. del P.R.G.
interventi edilizi di nuova edificazione
Prevede, secondo la prospettazione riportata nell’ordinanza, la possibilità di ulteriori interventi edilizi dopo l’approvazione del Piano di Risanamento Ambientale, alle condizioni stabilite dalla norma.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
ristrutturazione edilizia
È la disposizione richiamata dal TAR per qualificare gli interventi di trasformazione della copertura, consolidamento strutturale e realizzazione del garage interrato come ristrutturazione edilizia.
art. 20 l.r. n. 71/1978
interventi di cui alle lettere a), b) e c)
È richiamato dall’art. 39 NTA, secondo la ricostruzione riportata, per individuare gli interventi edilizi consentiti prima dell’approvazione del Piano di Risanamento Ambientale.
artt. 67 e ss. d.lgs. 152/2006
Piano per l’Assetto Idrogeologico
Costituiscono la base normativa del PAI regionale, la cui incidenza sulla disciplina dell’art. 39 NTA deve essere accertata in concreto.
D.P.R.S. 6 maggio 2021
Atto di approvazione del PAI regionale richiamato nell’ordinanza.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede il termine di decadenza di 100 giorni per la presentazione della nota relativa alla liquidazione finale del compenso del verificatore, decorrente dal deposito della relazione definitiva.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da una controversia tecnica sulla classificazione del rischio idrogeologico di un’area e sull’incidenza di strumenti pianificatori sopravvenuti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, affidandola a un organo tecnico pubblico e assicurando il contraddittorio delle parti anche sulla bozza della relazione.
- La verifica dell’eventuale superamento o sostituzione di una disciplina urbanistica locale da parte di uno strumento di pianificazione idrogeologica sopravvenuto richiede l’esame concreto delle relative previsioni e della loro applicazione all’area controversa, non potendo essere risolta senza accertare la classificazione del fondo e l’eventuale adozione e contenuto dello strumento previsto dalla disciplina previgente.
- Quando il giudice dispone una verificazione articolata in accertamenti tecnici e valutazioni sul rapporto tra strumenti pianificatori, la causa deve essere rinviata alla prosecuzione del merito dopo il deposito della relazione definitiva, senza anticipare la decisione sulle questioni controverse.
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