Sentenza n. 555/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento in data 28 novembre 2024, notificato in data 29 gennaio 2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dal superamento del periodo massimo di soggiorno di nove mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro stagionale, aveva svolto attività lavorativa per almeno tre mesi e aveva successivamente presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il relativo nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. La Questura aveva tuttavia rigettato l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ritenendo già fruito il periodo massimo di soggiorno previsto dall’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, anche in relazione al d.l. n. 145/2024, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la scadenza formale del titolo stagionale non impedisse la conversione e che la Questura avrebbe dovuto considerare la domanda di conversione e il nulla osta rilasciato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato esclusivamente sul superamento del limite di nove mesi previsto dall’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la distinta funzione dell’art. 24, comma 10, che consente al lavoratore stagionale, dopo almeno tre mesi di attività regolare e in presenza di un’offerta di lavoro subordinato, di chiedere la conversione del titolo. Dal combinato disposto degli artt. 24, commi 7 e 10, e 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, il permesso stagionale non è soltanto un titolo per svolgere attività lavorativa entro il limite massimo previsto, ma costituisce anche il presupposto per ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura è incorsa in difetto di istruttoria per non avere valorizzato la domanda di conversione già presentata e il nulla osta successivamente rilasciato. La scadenza del permesso stagionale non è, di per sé, ostativa alla conversione; inoltre, non è decisivo che il nulla osta sia stato rilasciato dopo l’adozione del diniego, poiché rilevava la preesistenza della domanda di conversione e l’interesse attuale alla regolarizzazione del soggiorno. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il limite di nove mesi delimita la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale, ma non giustifica il rigetto della domanda quando il lavoratore abbia maturato i presupposti per la conversione del titolo in lavoro subordinato.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale é offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La norma riconosce al lavoratore stagionale che abbia lavorato regolarmente per almeno tre mesi e disponga di un’offerta di lavoro subordinato la possibilità di chiedere la conversione del permesso; tale facoltà deve essere considerata dall’amministrazione anche quando il titolo stagionale sia formalmente scaduto.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi
Il limite complessivo di nove mesi riguarda la durata del permesso in relazione ai contratti di lavoro stagionale e non esclude la distinta possibilità di conversione in permesso per lavoro subordinato.
art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999
La disposizione è richiamata tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non esplicita una specifica interpretazione autonoma del suo contenuto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il superamento del limite massimo di nove mesi previsto per il soggiorno e il lavoro stagionale non è, di per sé, ostativo alla conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando il lavoratore abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e disponga di un’offerta di lavoro subordinato idonea.
- La Questura, nel decidere sull’istanza relativa al soggiorno del lavoratore stagionale, deve valutare anche l’eventuale domanda di conversione del titolo in lavoro subordinato e il relativo iter presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; l’omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria.
- La formale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non impedisce automaticamente la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, qualora siano stati maturati i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
- Il rilascio del nulla osta alla conversione successivamente all’adozione del diniego non rende irrilevante la domanda di conversione già presentata, quando l’interessato conservi un interesse attuale a ottenere il titolo di soggiorno da convertire.
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