Cassazione Civile, Ordinanza n. 22435/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’avvenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo e ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha inoltre escluso i presupposti per una declaratoria di debenza del c.d. doppio contributo unificato, coerentemente con l’esito processuale sopravvenuto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, concernente un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. Prima della decisione, tuttavia, egli ha depositato memoria in cui ha rappresentato che la Direzione Provinciale di Avellino aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 564/1994, convertito dalla L. 656/1994, e del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, l’avviso di accertamento oggetto del giudizio, dichiarando quindi venuta meno la materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate non ha formulato rilievi. La questione processuale si è così concentrata sulla persistenza dell’interesse a coltivare il ricorso e sulle conseguenze in termini di ammissibilità sopravvenuta, spese di lite e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-quater D.L. 564/1994
È richiamato come base del potere di autotutela esercitato dall’amministrazione per annullare l’avviso di accertamento oggetto del giudizio.
L. 30 novembre 1994, n. 656
È citata quale legge di conversione del D.L. 564/1994, insieme alla disciplina dell’autotutela tributaria.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
È richiamato come fonte regolamentare che disciplina l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Quando l’atto impositivo oggetto di impugnazione viene rimosso dall’amministrazione e la controparte non contesta tale circostanza, il giudice può dichiarare la cessazione pratica della lite senza esaminare il merito.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può compensare integralmente le spese di lite e escludere la debenza del doppio contributo unificato, se non ricorrono i relativi presupposti processuali.
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