Ordinanza n. 12253/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla domanda n. 39359 inoltrata dalla ricorrente in data 07/06/2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale nonché per l’accertamento e la condanna all’obbligo di provvedere sulla domanda n. 39359 presentata dalla ricorrente in data 07/06/2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’obbligo di provvedere. Il ricorso era stato già accolto con sentenza della stessa Sezione. Dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, poiché intendeva iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione presuppone la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il giudizio fosse già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la pronuncia, essa non costituisce una rinuncia al ricorso ancora pendente, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Non essendo richiesta un’ulteriore decisione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza dopo la sua pubblicazione, tale rinuncia costituisce espressione di una facoltà rimessa alla libera scelta della parte e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Se il giudizio è già stato definito con sentenza prima del deposito dell’atto di rinuncia, il giudice non deve dichiarare l’estinzione per rinuncia al ricorso, ma può dichiarare il non luogo a provvedere sulla successiva istanza, qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della decisione.
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