Cassazione Civile, Ordinanza n. 24747/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011, impugnato dalla società contribuente. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente. La Commissione tributaria regionale, in appello, aveva accolto l'appello incidentale della società e aveva annullato l'atto impositivo ritenendo decisiva la mancanza di sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario, sostenendo che in primo grado la contribuente aveva contestato soltanto il difetto di delega del funzionario firmatario, mentre in appello incidentale aveva introdotto per la prima volta l'eccezione di mancata sottoscrizione dell'avviso; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha censurato ulteriori profili della decisione, rimasti però assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che il ricorso introduttivo di primo grado contestava la nullità dell'avviso per difetto di delega del sottoscrittore, mentre solo con l'appello incidentale era stata sollevata la diversa eccezione di totale mancanza di sottoscrizione dell'atto. Poiché nel processo tributario è vietato proporre in appello nuove eccezioni non dedotte nel ricorso originario, la CTR ha deciso su una questione nuova e quindi inammissibile. È stato richiamato il principio secondo cui le nullità dell'atto impositivo, se non dedotte con l'originario ricorso, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene invocato come vizio di legittimità processuale relativo alla decisione di merito che avrebbe esaminato una questione nuova in appello.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello rispetto a quelle ritualmente dedotte con il ricorso introduttivo.
art. 61, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme all'art. 57 per sostenere l'inammissibilità della nuova eccezione in appello in tema di validità dell'avviso di accertamento.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come esempio di invalidità degli atti impositivi, rispetto alla quale opera il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio di appello non può essere definito sulla base di un'eccezione nuova, cioè non dedotta con l'originario ricorso introduttivo.
- La contestazione della validità di un avviso di accertamento deve essere formulata sin dal primo atto difensivo: le nullità non prospettate tempestivamente non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.
- Per gli atti impositivi vige la struttura impugnatoria del processo tributario: i vizi dell'atto devono essere convertiti in specifici motivi di gravame, con conseguente preclusione al rilievo officioso di questioni non ritualmente introdotte.
- La distinzione tra difetto di delega del sottoscrittore e totale mancanza di sottoscrizione integra una questione diversa, e il mutamento della causa di nullità in appello può essere precluso dall'art. 57 d.lgs. 546/1992.
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