Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 235/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e la natura del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha dichiarato l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza effetto decadenziale sulla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce sei scatti stipendiali rilevanti ai fini della buonuscita; il termine per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione originaria; pertanto non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di accoglimento, l'amministrazione soccombente è tenuta a rimborsare il contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, in ragione dell'esistenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio; di conseguenza, non è applicabile una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.