Cassazione Penale, Ordinanza n. 26740/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due distinti ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, proposti da due imputati avverso una sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare all'esito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. I ricorrenti articolavano quattro motivi: i primi tre tendevano a contestare la portata del fatto ascritto, la sua connotazione circostanziale, nonché il mancato accesso a sanzioni sostitutive; il quarto motivo investiva il tema della confisca. La Corte rileva che le doglianze sui primi tre motivi miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie e un proscioglimento ex art. 129, comma 1, c.p.p., ma ciò è precluso nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento, salvo le tassative ipotesi di ricorso previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il quarto motivo è giudicato generico, perché non indica elementi idonei a sovvertire la motivazione con cui il tribunale aveva disposto la confisca, limitandosi a richiamare situazioni asseritamente pregiudicate e riferite peraltro a soggetti terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha escluso la possibilità di procedere a un proscioglimento ex art. 129, comma 1, c.p.p. nel presente grado, sia perché il ricorso non rientrava nelle ipotesi deducibili contro la sentenza di patteggiamento, sia perché le censure avrebbero richiesto una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
rito prescelto dai ricorrenti
La richiesta di applicazione della pena implica adesione al rito speciale e, per la Corte, comporta una rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa nei limiti propri di tale procedimento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
non è denunziabile in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione...
Le impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma; non è deducibile il vizio motivazionale sulla responsabilità penale o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 129, comma 1, c.p.p.
proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Il proscioglimento immediato è invocabile solo se dagli atti risultano elementi tali da imporlo; nel patteggiamento la sua deducibilità in cassazione è fortemente limitata e non può fondarsi su una rivalutazione probatoria.
art. 616 c.p.p.
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, il controllo di legittimità è limitato alle ipotesi espressamente consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammessa la deduzione di vizi motivazionali relativi alla responsabilità o alla ricostruzione del fatto.
- La richiesta di applicazione della pena deve essere trattata come ammissione del fatto nei limiti propri del rito speciale, con conseguente rinuncia a contestare le premesse storico-fattuali dell'accusa, salvo il riscontro di elementi immediatamente decisivi per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- In sede di legittimità, il giudice non può rivalutare il compendio probatorio per verificare l'eventuale insussistenza della responsabilità penale, se tale operazione richiederebbe un nuovo apprezzamento dei fatti.
- Il motivo di ricorso contro il capo della confisca deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un richiamo generico a situazioni asseritamente lesive, specie se riferite a terzi eventualmente legittimati a dolersene.
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