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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo chiedendo l'annullamento per omessa notifica degli atti prodromici, asserita nullità delle cartelle di pagamento, violazione delle modalità di notifica previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, omessa allegazione dei verbali, prescrizione dei crediti e non debenza dei diritti camerali. In Cassazione ha inoltre contestato il difetto di giurisdizione, la mancata estromissione degli enti creditori, la nullità derivata dell'intero preavviso e la liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, quanto alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, è stata confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Anche il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mancata specifica indicazione del vizio denunciato e difetto di autosufficienza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione le norme violate né spiegava il contrasto tra la sentenza e tali norme. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato: l'estromissione delle parti è possibile solo nei casi previsti dalla legge e il concessionario conserva la legittimazione generale nelle controversie relative alla riscossione. È stata inoltre rilevata la mancata costituzione dei resistenti, con conseguente permanenza a carico del ricorrente delle proprie spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La controversia riguardava la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo di ricorso era formulato in modo inammissibile.

  • D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 (Codice della strada)

    Le opposizioni relative alla riscossione di crediti non tributari derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella tributaria.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    Il concessionario della riscossione ha una generale legittimazione a partecipare alle controversie riguardanti la riscossione delle somme affidategli, anche quando il credito sostanziale appartiene all'ente impositore.

  • Codice di procedura civile, artt. 38, 108, 109 e 111

    L'art. 38 disciplina le questioni di giurisdizione; gli artt. 108, 109 e 111 limitano l'estromissione delle parti alle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il giudice non può quindi disporre liberamente l'estromissione di un ente o del concessionario.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 366, n. 4 e n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio denunciato, le norme violate, i fatti decisivi e gli atti o documenti rilevanti, con riferimenti idonei a consentirne l'individuazione. Motivi generici o non autosufficienti sono dichiarati inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Il vizio motivazionale richiede l'indicazione di un fatto storico, controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente contestare genericamente una questione giuridica o la valutazione complessiva della sentenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che la sentenza sia ingiusta: ogni motivo deve essere specifico, collegato a una precisa ipotesi dell'art. 360 c.p.c. e supportato dall'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti.
  • Le controversie relative alla riscossione di sanzioni amministrative del Codice della strada appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria e devono essere proposte davanti al giudice competente, non davanti al giudice tributario.
  • Il concessionario della riscossione può essere convenuto nelle controversie aventi a oggetto gli atti della riscossione, anche se il credito è materialmente riferibile a un ente pubblico diverso.
  • La nullità o l'invalidità di singole cartelle non determina automaticamente l'annullamento dell'intero preavviso di fermo: occorre dimostrare in modo specifico l'incidenza dei vizi sui singoli crediti e sull'atto complessivo.
  • Le contestazioni sulle spese processuali richiedono l'indicazione analitica delle voci, degli importi, delle tariffe applicabili e della documentazione relativa agli esborsi; una censura generica è normalmente inammissibile.
  • L'estromissione di un ente o del concessionario dal processo non è automatica e può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge; la mancata estromissione non costituisce di per sé un vizio denunciabile genericamente in Cassazione.

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