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Sentenza

Sentenza n. 1430/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio scolastico regionale per la Campania Ufficio X - Ambito territoriale di Salerno prot. Nr. AOOUSPSA 223574 del 15.09.2025 successivamente comunicato con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento precedentemente inoltrata ex art. 4.8 DM 83/2008 delle prime (ed uniche): - classe collaterale V B dell'istituto tecnico indirizzo amministrazione finanza e marketing c.m. SATD9L5009; - classe collaterale V B dell'istituto tecnico sett. tecnologico ind. informatica e telecomunicazioni art. informatica c.m. SATF53500Q; - classe collaterale V B dell'istituto professionale indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera c.m. SARHTF500G (v. all. 1); - del preavviso di rigetto 20850 del 4.09.2025, v. all. 2; ed ove occorra ed avallino l'interpretazione fornita nel provvedimento gravato per il caso di richiesta di una sola classe collaterale per indirizzo di studi richiesta ex art. 1 legge 62/200 nr. 6 bis, dei DDMM 267/07 ed 83/2008 e delle presupposte note: - prot. aoodrca 64141 del 29.08.2025 recante in oggetto “rilevazione dei docenti e rilevazione del funzionamento scuole paritarie -disposizioni operative a. s. 2025/2026”, v. all. 3; - prot. AOODGSIS n. 5203 del 26 agosto 2025--0063664.27-08-2025 recante “Rilevazione dei docenti e Rilevazione del funzionamento - Scuole paritarie A.S. 2025/2026”, v. all. 4; - prot. AOODRCA 0055405 del 21.07.2025 recante “legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale”, v. all. 5; - nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

Giustizia amministrativa202501846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione al funzionamento di tre classi terminali collaterali per l'anno scolastico 2025-2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L'ente gestore di una scuola paritaria con tre indirizzi di studio ha impugnato il diniego dell'Ufficio scolastico regionale relativo alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000 e dell'art. 4.8 del d.m. n. 83/2008, di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo. L'istanza era stata presentata il 2 settembre 2025, oltre il termine del 31 luglio 2025 previsto dalla legge n. 79/2025. La ricorrente sosteneva che il termine fosse ordinatorio e deduceva, in particolare, l'illegittimità del diniego fondato sulla natura perentoria del termine, anche in considerazione dell'impedimento derivante dalle condizioni di salute della legale rappresentante, nonché censure riferite agli atti e alle note amministrative presupposti. Il ricorso era articolato in sette motivi. In sede cautelare, il TAR aveva respinto la domanda, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare, ritenendo prevalente il pericolo derivante dall'incidenza del diniego sulla continuità didattica e rimettendo alla fase di merito l'approfondimento sulla natura del termine e sull'idoneità delle giustificazioni addotte.

La decisione

Nel corso del giudizio, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l'Ufficio scolastico regionale ha adottato un provvedimento di riesame autorizzando, esclusivamente per l'anno scolastico 2025-2026, le tre classi terminali collaterali. Le classi hanno funzionato regolarmente per l'intero anno scolastico e gli studenti hanno sostenuto gli esami preliminari e sono stati ammessi all'esame di Stato. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. L'autorizzazione sopravvenuta, pur adottata in esecuzione della misura cautelare e accompagnata dalla precisazione dell'assenza di acquiescenza dell'amministrazione, è stata considerata irretrattabile quanto all'anno scolastico concluso, poiché l'effetto costitutivo e definitivo del riconoscimento delle classi si era esaurito con la conclusione dell'anno scolastico e non avrebbe potuto essere rimesso in discussione da una sentenza di segno contrario. È rimasta impregiudicata ogni questione relativa all'eventuale autorizzazione di classi collaterali per anni scolastici successivi, estranea all'oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate, in ragione delle incertezze sulla natura del termine per la presentazione delle domande.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    entro il 31 luglio dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento

    La disposizione disciplina la richiesta motivata del gestore per l'autorizzazione di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante presso una scuola paritaria; la natura perentoria o ordinatoria del termine non è stata decisa per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 4.8 d.m. 83/2008

    Costituisce la base regolamentare richiamata per la richiesta di riconoscimento delle classi collaterali.

  • l. 79/2025

    Ha introdotto il termine del 31 luglio richiamato dall'amministrazione e oggetto della controversia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
  • Quando l'autorizzazione amministrativa concerne esclusivamente un anno scolastico già concluso e le classi hanno regolarmente operato per l'intero periodo, l'effetto costitutivo dell'autorizzazione si esaurisce con la conclusione dell'anno scolastico e non può essere rimesso in discussione da una successiva sentenza di segno contrario sull'atto originario.
  • La precisazione dell'amministrazione secondo cui il provvedimento sopravvenuto è adottato senza acquiescenza e solo per l'anno scolastico interessato non impedisce la cessazione della materia del contendere, se la pretesa concreta azionata è stata comunque integralmente soddisfatta.
  • La definizione del giudizio relativo all'autorizzazione di classi collaterali per uno specifico anno scolastico non pregiudica la possibilità di discutere, in un distinto procedimento, l'eventuale autorizzazione di classi collaterali per anni scolastici successivi.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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