Sentenza del 24/06/2021 n. 18061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento da parte della CTP della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria; deduceva: 1) omesso esame dell'eccezione di pregiudizialità per altro giudizio pendente relativo alla stessa cartella (sospensione e applicazione art. 295 c.p.c.); 2) errata esclusione dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 295 c.p.c. anche tra cause connesse; 3) violazione delle norme sulla notifica (D.P.R. 600/1973 art. 60 e art. 26 D.P.R. 602/1973) sostenendo che la notifica fosse regolare perché il destinatario risultava irreperibile; 4) omesso esame della definitività della pretesa (intimazioni non impugnate); 5) dedotta errata affermazione di difetto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondate le censure: 1) la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non è stata dovuta perché la sospensione presuppone la pendenza di una controversia pregiudiziale oggettivamente diversa e necessaria per decidere l'altra; quando le questioni sono identiche il giudice chiamato a decidere mantiene la competenza e può pronunciare (possibilità di riunione o declaratoria di litispendenza se del caso). Si è inoltre richiamato il principio che, soprattutto tra giudice tributario e giudice ordinario/amm., l'art. 295 c.p.c. ha applicazione limitata (richiami al D.Lgs. 546/1992). 2) Quanto alla notificazione, la Corte ha confermato che la disciplina distingue irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. richiamato da art. 60 DPR 600/1973 lett. e) e richiede deposito in casa comunale, affissione e invio raccomandata informativa) da irreperibilità assoluta (procedure ed effetti diversi). Il messo deve effettuare ricerche nel comune del domicilio fiscale per verificare se vi sia stato un mero cambio di indirizzo; la semplice attestazione di "sconosciuto all'indirizzo" senza indicazione delle ricerche è insufficiente e rende la notifica ai sensi dell'art. 60 illegittima. 3) L'impugnazione dell'atto successivo (comunicazione di iscrizione ipotecaria) è ammessa anche se il contribuente non aveva impugnato precedentemente altri atti propedeutici; la mancata impugnazione non esclude la possibilità di agire contro l'atto successivo. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
L'art. 60, lett. e) disciplina modalità semplificate di notificazione per ipotesi di irreperibilità assoluta; la Corte precisa che può essere applicato solo quando il notificatore abbia accertato che nel comune non esistono più abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta). Se invece il contribuente è temporaneamente assente o la residenza è nota si applica l'art. 140 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 140
Regole per la notificazione in caso di irreperibilità relativa (deposito nella casa comunale, affissione avviso, invio raccomandata informativa). Se il notificatore ha la residenza nota ma il destinatario è temporaneamente assente deve seguire questo rito; l'assenza della raccomandata o la dicitura "sconosciuto" può rendere la notifica nulla se non imputabile al destinatario.
Codice di procedura civile, art. 295
Prevede la sospensione del processo quando è pendente un'altra controversia avente natura pregiudiziale; la Corte ricorda che la sospensione richiede una qaestio diversa e antecedente logicamente e giuridicamente, non semplicemente questioni identiche, e che tra giudice tributario e giudice ordinario/amm. l'applicazione è limitata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
comma 1-bis (menzionato nel testo come modificato dal D.Lgs. 156/2015)
La disciplina delle commissioni tributarie limita l'operatività dell'art. 295 c.p.c. in alcuni casi e regola la sospensione quando la decisione di un'altra commissione è decisiva; la norma come interpretata non giustifica la sospensione automatica quando le questioni sono identiche.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Elenca gli atti impugnabili ma la Corte afferma che l'elencazione non esclude la facoltà del contribuente di impugnare atti che, pur non espressamente indicati, comportino una pretesa tributaria chiaramente individuata (es. preavviso di iscrizione ipotecaria).
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602, art. 77 (anteriforme)
Riguarda la comunicazione di iscrizione ipotecaria; la questione della motivazione della comunicazione è stata sollevata ma la Corte, nel rigettare il ricorso, non ha accolto la tesi di Equitalia secondo cui la comunicazione sia mera misura di garanzia priva di necessità motivazionale rigorosa.
Codice di procedura civile, art. 137
Richiamato nel contesto delle regole generali di notificazione insieme all'art. 140 per precisare l'ambito applicativo delle forme di notifica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. richiede una questione pregiudiziale distinta e logicamente antecedente; la mera pendenza di una causa sullo stesso tema non impone automaticamente la sospensione del processo principale.
- Tra giudice tributario e giudice ordinario/amm. l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. è limitata: il giudice tributario deve comunque procedere e può risolvere incidenter tantum le questioni necessarie.
- Per la validità della notifica tributaria è essenziale distinguere irreperibilità relativa e assoluta: il messo deve effettuare ricerche nel comune del domicilio fiscale per escludere un mero cambiamento di indirizzo interno al comune prima di applicare la procedura semplificata dell'art. 60 DPR 600/1973.
- La semplice attestazione "sconosciuto all'indirizzo" o l'apposizione di tale dicitura sulla raccomandata non sostituiscono l'obbligo di documentare le ricerche svolte; in assenza di queste la notifica ai sensi dell'art. 60 è illegittima.
- La mancata impugnazione di atti propedeutici non preclude la possibilità per il contribuente di impugnare successivi atti con cui la pretesa tributaria viene reiterata o concretizzata (es. comunicazione di iscrizione ipotecaria).
- Nelle controversie tributarie il requisito motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria e la qualificazione dell'atto (misura di garanzia vs atto aggressivo) possono rilevare, ma deve essere valutato caso per caso; l'impugnazione è comunque possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 2311 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 2315 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 3194 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 3199 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2021Sentenza del 24/06/2021 n. 3209 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →