Sentenza n. 1181/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad acta che ha preso atto della caducazione dell'autorizzazione all'esercizio e del conseguente accreditamento istituzionale della struttura sanitaria, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato il decreto commissariale deducendone la nullità per elusione del giudicato e, in subordine, l'autonoma illegittimità. Ha sostenuto che il decreto avesse attribuito alla precedente sentenza del TAR un effetto espansivo eccedente il contenuto del dispositivo, fondato su una lettura illogica ed estensiva della motivazione. Ha inoltre lamentato l'omessa attivazione di un autonomo procedimento di riesame o di autotutela, la mancata comunicazione di avvio e l'assenza di contraddittorio procedimentale, nonché la mancata valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dei titoli autorizzatori e dell'affidamento maturato sulla loro validità ed efficacia. Infine, ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla perdita di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché essa non era stata parte del precedente giudizio di cognizione. Nel merito ha rigettato il ricorso. La precedente sentenza aveva annullato l'autorizzazione alla realizzazione della struttura e aveva imposto alle amministrazioni una nuova valutazione motivata della compatibilità delle prestazioni richieste con il fabbisogno regionale. La stessa sentenza aveva però chiarito che, per le medesime prestazioni, l'autorizzazione alla realizzazione costituisce presupposto dell'autorizzazione all'esercizio e che la caducazione del primo titolo determina automaticamente la caducazione del secondo; analoghe considerazioni erano state svolte per l'accreditamento istituzionale, rilasciato proprio per prestazioni autorizzate con il titolo annullato. Il decreto impugnato è stato quindi qualificato come mera presa d'atto parziale degli effetti caducatori già derivanti dalla pronuncia, integralmente conforme alla sua parte demolitoria e privo di autonoma attitudine lesiva. In quanto atto integralmente vincolato e meramente esecutivo del giudicato, non richiedeva una nuova attività discrezionale, né l'attivazione delle garanzie partecipative, una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico o una specifica procedura di autotutela. Le spese sono state compensate, anche perché l'amministrazione non aveva ancora dato completa esecuzione alla sentenza precedente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti
Il TAR ha definito il giudizio nel merito nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti e ricorrendone i presupposti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nell'ambito della censura della ricorrente relativa alla mancata attivazione di un procedimento autonomo di riesame o autotutela; il giudice ha escluso la necessità di tale procedimento, qualificando l'atto come vincolato e meramente esecutivo del giudicato.
l. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale non erano necessarie per l'adozione di un atto integralmente vincolato, limitato a prendere atto degli effetti caducatori già prodotti dalla precedente sentenza.
L.R. n. 24/2008 della Regione Calabria
La precedente sentenza aveva imposto una nuova valutazione della compatibilità delle prestazioni sanitarie con il fabbisogno regionale secondo i criteri del regolamento attuativo della legge regionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla il titolo autorizzatorio presupposto e chiarisce che esso costituisce condizione necessaria di un successivo titolo relativo alle medesime attività, la caducazione del titolo dipendente può operare automaticamente per effetto del vincolo di presupposizione, senza necessità di un autonomo procedimento di autotutela.
- L'atto amministrativo che si limita a prendere atto di effetti caducatori già direttamente derivanti dal giudicato, conformandosi alla parte demolitoria della sentenza, non costituisce esercizio di un nuovo potere discrezionale e non presenta autonoma attitudine lesiva.
- L'esecuzione di una sentenza amministrativa deve conformarsi sia alla parte demolitoria sia alla parte conformativa della pronuncia: l'amministrazione resta tenuta a svolgere la nuova valutazione eventualmente prescritta, ma può contestualmente prendere atto degli effetti automatici già chiariti dalla sentenza sui titoli amministrativi dipendenti.
- Le garanzie di partecipazione procedimentale non sono necessarie quando l'amministrazione adotta un provvedimento integralmente vincolato e meramente ricognitivo degli effetti di una precedente pronuncia giurisdizionale, senza esercitare nuovi margini di discrezionalità.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non era parte del precedente giudizio non è legittimata passivamente rispetto alle domande dirette a verificare l'elusione o la corretta esecuzione del relativo giudicato.
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