Cassazione Penale, Sentenza n. 19689/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Macerata del 4/9/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (11/7/2024) disposto nel procedimento a carico di Dai Zhangyun, rappresentante legale di Civikon srls, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (annualità 2021-2022), propedeutico alla confisca del profitto fino a euro 4.279.795,48, esteso alle somme/beni nella disponibilità di Civikon srls e Farmacina srls. Il ricorso deduceva: (1) carenza di autonoma motivazione del giudice a fronte delle censure mosse in riesame; (2) erronea applicazione della legge processuale e motivazione apparente, con assunti di prova insufficienti e in parte inesistenti (es. solo due questionari tra i fornitori); (3) assenza di collegamento concreto tra Civikon e Farmacina e mancanza di prova di un profitto economico conseguito dalla Farmacina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e tardivo, e che i motivi relativi alla motivazione e alla valutazione probatoria fossero inammissibili nella sede di cassazione in materia di misure cautelari reali salvo che si denunci la mancanza o la mera apparenza della motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i rilievi di merito, confermando che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari idonei a ritenere la Farmacina come "società-schermo" in continuità aziendale con Civikon (quindi riferibile al profitto oggetto di confisca). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a pagare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa ai reati tributari contestati (omessa dichiarazione) per le annualità 2021-2022; costituiva la fattispecie cui era riferito il profitto oggetto di sequestro e confisca.
Prevede la confisca per equivalente e consente il sequestro preventivo sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui il reo agisce come effettivo titolare dei beni; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare l'aggressione dei beni intestati alla Farmacina.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione, come norma processuale rilevante per censurare vizi nella motivazione dei provvedimenti cautelari.
Richiamato nel contesto della normativa procedurale pertinente ai motivi di impugnazione e al contenuto motivazionale richiesto.
Riferimento normativo connesso alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari e alla disciplina del riesame; posto a fondamento delle censure processuali mosse dalla difesa.
Norma citata nel quadro delle regole procedurali che la difesa imputava fossero violate nella formazione del provvedimento impugnato.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo per mancanza assoluta o mera apparenza di motivazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso sui profili di mera illogicità o contraddittorietà.
Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ricondotto rispetto ai rimedi di legittimità per vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; la Corte ha distinto i rimedi disponibili (cassazione cautelare vs ricorso per i vizi di motivazione nel merito).
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) il ricorso per cassazione è ammesso essenzialmente per violazione di legge: le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si denuncia la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.).
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alle ragioni del provvedimento impugnato; doglianze generiche o introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.
- Il giudice del riesame ha competenze limitate: non può svolgere una piena cognizione dei fatti né instaurare un "processo nel processo", ma deve verificare la legittimità dell'esercizio della funzione cautelare e la sussistenza, sotto il profilo della congruità, degli elementi che configurano il fumus commissi delicti.
- Per contestare con successo un sequestro esteso a una società terza (es. presumibile "società-schermo") è necessario fornire elementi documentali e argomentazioni puntuali che dimostrino l'autonomia economica e giuridica della società e l'assenza di collegamenti idonei a riconnetterla all'ente che ha realizzato il profitto illecito.
- Se la difesa intende contestare specifiche ricostruzioni probatorie svolte dal Tribunale del riesame, deve proporre censure di legge ben circostanziate e non semplici rilievi sull'apprezzamento dei fatti; molte critiche fattuali sono insuscettibili di sindacato in sede di cassazione cautelare.
- Prassi difensiva raccomandata: nel riesame e in cassazione predisporre motivi puntuali, ben documentati e conformi ai limiti di impugnazione (evitare formule generiche), evidenziare i profili di illegittimità giuridica della misura piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione probatoria; conservare e produrre documentazione che dimostri l'assenza di profitto o l'autonomia dell'ente terzo.
- Conseguenze processuali: l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), per cui va valutata attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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