Sentenza del 18/01/2019 n. 1303 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA - Dipendenza da eventi successivi all'emissione della fattura - Possibilità ex art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato diverse riprese fiscali relative all'anno 2003: maggiori ricavi derivanti dalla vendita di un immobile a un prezzo inferiore ai costi contabilizzati, recupero di IVA detratta su due compravendite immobiliari e maggiore IVA a debito collegata a una nota di credito. In particolare, ha contestato la valutazione dell'antieconomicità della vendita immobiliare e l'utilizzo della nota di credito, emessa senza un chiaro riferimento alle fatture originarie e senza adeguata documentazione della causa della variazione. La contribuente ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che un'operazione obiettivamente antieconomica, non adeguatamente giustificata dal contribuente, possa legittimare un accertamento presuntivo e che la CTR avesse motivato in modo generico. Ha inoltre accolto il quinto motivo sulla nota di credito, stabilendo che il contribuente deve dimostrare il collegamento tra l'operazione originaria e la variazione IVA, nonché la concreta causa giustificativa della nota. Sono stati invece rigettati i motivi relativi al recupero dell'IVA sulle due compravendite immobiliari, poiché la CTR aveva correttamente valutato gli indizi dell'Amministrazione ritenendoli non sufficientemente gravi, precisi e concordanti. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
un'operazione per la quale sia stata emessa fattura.... viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile
La variazione IVA è ammessa quando l'operazione originaria, reale e imponibile, viene meno o si riduce per una causa sopravvenuta. Il contribuente deve documentare la causa della variazione e il collegamento inequivocabile tra la fattura originaria e la nota di variazione; se tale collegamento non emerge dagli atti contabili, può essere provato con altri mezzi, nel rispetto delle regole generali sulla prova.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54
In caso di contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti o parzialmente fittizie, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche indiziari, idonei a mettere in dubbio l'effettività dell'operazione. Se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e il diritto alla detrazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici. Tuttavia, considerato il carattere devolutivo pieno dell'appello tributario, l'Ufficio può anche riproporre le ragioni già formulate in primo grado, purché contesti in modo riconoscibile le statuizioni della sentenza impugnata.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2728 e 2729
La ripartizione dell'onere della prova impone all'Amministrazione di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante presunzioni semplici. Quando gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a giustificare la correttezza dell'operazione.
Massime di principio
- Una vendita effettuata a un prezzo inferiore ai costi contabilizzati può essere considerata antieconomica e costituire un indizio di evasione; il contribuente deve fornire spiegazioni concrete, documentate e coerenti con la specifica operazione.
- La regolarità formale di contratti, fatture e scritture contabili non è sufficiente, da sola, a escludere una contestazione fiscale quando l'operazione presenta anomalie economiche o finanziarie.
- Per detrarre l'IVA mediante una nota di variazione è necessario documentare sia la reale esistenza dell'operazione originaria sia la causa sopravvenuta che ne giustifica l'annullamento o la riduzione.
- La nota di credito dovrebbe indicare chiaramente la fattura o le fatture cui si riferisce; in mancanza, il contribuente deve dimostrare il collegamento con documentazione ulteriore e inequivocabile.
- In materia di operazioni ritenute inesistenti, l'Ufficio deve prima fornire indizi qualificati; solo dopo tale dimostrazione passa sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione.
- Il giudice tributario deve valutare gli indizi dell'Amministrazione nel loro insieme e spiegare puntualmente perché essi siano o non siano sufficienti a fondare la presunzione di violazione fiscale.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione: se la sentenza viene cassata con rinvio, la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di merito.
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