Cassazione Penale, Sentenza n. 34230/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13/07/2023. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e errata determinazione della materia imponibile con riferimento al capo b) (anno di imposta 2014) relativo all'IRES, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di fatture per operazioni inesistenti per il 2014 nonostante documentazione e dichiarazioni che, a suo avviso, le confermerebbero; (2) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e determinazione errata dell'ammontare della confisca per equivalente con riferimento ai capi b) (IRES 2014) e d) (IVA 2016), contestando gli importi indicati in sentenza in relazione alle tabelle del verbale di constatazione e agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura consistesse in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio e in una diversa lettura dei fatti, operazioni di merito precluse in sede di legittimità; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno argomentato in modo congruo e coerente la mancata estensione dell'accertamento delle fatture inesistenti all'anno 2014. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e in parte meramente fattuale: la quantificazione della confisca è stata operata con riferimento all'imposta effettivamente accertata ai sensi dell'art. 12-bis, e le osservazioni del ricorrente si risolvevano in un diverso apprezzamento di merito sui dati e sui calcoli (non sindacabile in Cassazione). Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese del procedimento e imposizione del versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali finalizzata all'evasione delle imposte (ad es. IRES/IVA); la quantificazione del profitto illecito ai fini della confisca può basarsi sulle imposte evase così accertate.
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Reato consistente nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; distinto dall'omessa dichiarazione e rilevante per la determinazione dell'I.V.A. e per l'accertamento dei ricavi non dichiarati.
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina la confisca per equivalente nella materia tributaria: è possibile la confisca di beni e somme fino alla concorrenza del profitto del reato; la quantificazione deve riferirsi al profitto illecito accertato, tipicamente le imposte evase.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: onere delle spese del procedimento e facoltà per il giudice di comminare una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca in sede di legittimità solo questioni di diritto e la congruità formale della motivazione; non è luogo per una rivalutazione dei fatti o per una diversa lettura del materiale probatorio.
- Le censure che si traducano in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o di una differente quantificazione dei dati contabili sono, di norma, inammissibili in Cassazione se non sorrette da un chiaro vizio di diritto o da omessa/contraddittoria motivazione sui punti essenziali.
- Per contestare la quantificazione della confisca per equivalente è necessario prospettare specifici profili di illegittimità giuridica della determinazione (ad es. errori di calcolo manifesto, errata applicazione della norma di riferimento), mentre dubbi o calcoli alternativi di merito sono inammissibili.
- Occorre distinguere sempre gli illeciti: l'art. 8 (fatture inesistenti) e l'art. 5 (omessa dichiarazione) possono produrre profili diversi di profitto e di imposte evase; le tabelle contabili relative a uno specifico reato non possono essere automaticamente trasposte su altro reato senza adeguata motivazione.
- Per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione è utile formulare censure precise, circostanziate e fondate su questioni di diritto o su manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, evitando argomentazioni generiche o puramente di merito.
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