Cassazione Civile, Ordinanza n. 21452/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi qualificati dalla contribuente come spese di sponsorizzazione/pubblicità, ritenendoli indeducibili per mancanza di inerenza e per antieconomicità. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato, ritenendo che, per effetto dell'art. 90, comma 8, della L. 289/2002, le somme erogate a favore dei soggetti indicati dalla norma costituissero, per il soggetto erogante, spese di pubblicità integralmente deducibili, con presunzione assoluta che assorbiva anche le contestazioni su inerenza e congruità. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 90 della L. 289/2002, sostenendo che la CTR avesse applicato automaticamente la norma agevolativa anche a un'erogazione in favore di un soggetto non rientrante tra quelli previsti dalla disposizione e, comunque, che la deducibilità non potesse prescindere dalla verifica di effettività, inerenza e congruità delle spese; inoltre ribadiva che l'attività dell'impresa era svolta per conto terzi e non aveva rapporto con il pubblico raggiunto dalle iniziative sponsorizzate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, come norma speciale agevolativa, ove risultino i presupposti previsti dalla disposizione: corrispettivo erogato a favore dei soggetti indicati, destinazione alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e specifica attività promozionale svolta dal beneficiario. In presenza di tali condizioni, la norma introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità integrale del costo, con conseguente irrilevanza delle ulteriori contestazioni su inerenza e congruità/antieconomicità. La Corte ha inoltre escluso che, nel caso concreto, l'Ufficio avesse contestato la reale esecuzione della sponsorizzazione o la specifica attività promozionale del beneficiario, limitandosi a censurare l'idoneità del veicolo pubblicitario rispetto alla clientela dell'impresa, profilo ritenuto non decisivo. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall'Ufficio come base generale per negare la deducibilità dei costi per mancanza di inerenza; la Corte evidenzia che la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 deroga al regime generale quando ne ricorrano i presupposti.
art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza e per affermare che le sponsorizzazioni, di regola, rientrano tra le spese di rappresentanza salvo prova di diretta aspettativa di ritorno commerciale; la Corte precisa però l'operatività della norma speciale agevolativa.
art. 90 L. n. 289 del 2002
norma speciale agevolativa che, per erogazioni a favore dei soggetti indicati e entro il limite annuo previsto, considera il corrispettivo come spesa di pubblicità integralmente deducibile, introducendo una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e, in presenza dei presupposti, di inerenza e congruità.
art. 74 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come disposizione di rinvio nella definizione della spesa di pubblicità ai fini della deducibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel regolamento delle spese per escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione rese in favore dei soggetti espressamente indicati dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, entro il limite annuo previsto, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità integrale per il soggetto erogante, purché risultino la destinazione dell'erogazione alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e la concreta svolgimento, da parte del beneficiario, di una specifica attività promozionale.
- Quando opera la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, restano precluse le contestazioni dell'Amministrazione fondate su una valutazione di inerenza, congruità o antieconomicità del costo, poiché tali profili sono assorbiti dalla presunzione legale prevista dalla norma.
- La qualificazione ordinaria delle sponsorizzazioni come spese di rappresentanza non opera nei casi in cui ricorrano i presupposti della norma agevolativa speciale, che deroga alla disciplina generale degli artt. 108 e 109 TUIR.
- Ai fini dell'applicazione della norma agevolativa non è decisivo sindacare, in concreto, se il mezzo pubblicitario sia più o meno idoneo a raggiungere la clientela specifica dell'impresa, essendo sufficiente la ricorrenza dei presupposti legali richiesti dalla disposizione speciale.
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