Sentenza del 03/02/2022 n. 3304 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, dichiarando la sentenza della CTR nulla per avere deciso su controversie e parti diverse da quelle oggetto del giudizio; la sentenza impugnata è stata cassata integralmente e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per la rinnovazione dell'intero giudizio (con statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia denunciava la nullità della sentenza della CTR per totale carenza di motivazione e per motivazione apparente e disallineata rispetto al fatto e alle parti del giudizio: la CTR nel corpo della motivazione richiamava sistematicamente una diversa pronuncia (n. 271/41/12) e parti diverse (Direzione Provinciale di Pavia e Dxxxx s.r.l.) rispetto alla sentenza oggetto dell'appello (n. 287/41/12 tra DRE Lombardia e (XXXXX) s.r.l.), sicché la decisione aveva deciso questioni estranee al giudizio e non risultava possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi. Lamentate violazioni delle norme sulla motivazione (D.Lgs. 546/1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4) e delle norme procedurali (art. 132 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
richiede una motivazione sufficiente delle decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia svolto una motivazione inerente alle questioni oggetto del giudizio
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
prevede i requisiti della motivazione in primo grado; è stata richiamata in relazione alla mancanza di motivazione congruente in sede d'appello
Codice di procedura civile, art. 132
richiama l'esigenza di decisione sulle domande e sulle eccezioni delle parti: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia deciso sulle istanze dell'appellante effettivo
Costituzione, art. 111
richiama il diritto al giusto processo e alla decisione motivata; utilizzato come parametro costituzionale della correttezza del giudizio
Codice di procedura civile, art. 112
richiama i principi del processo: la Corte lo ha citato in relazione all'obbligo motivazionale e al rispetto del contraddittorio
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
consente la cassazione per motivazione incomprensibile o mancante; è il fondamento dell'intervento della Cassazione nel caso di decisione priva di elementi per la formazione del giudicato
Codice di procedura civile, art. 287
consente la rettifica di errori materiali: la Corte distingue gli errori meramente materiali (emendabili) dalla decisione che concerne in realtà altra controversia (nullità insanabile)
Massime di principio
- Se una sentenza d'appello motiva il proprio dispositivo richiamando una diversa pronuncia o parti non corrispondenti all'oggetto del giudizio, la decisione può essere nulla per aver deciso su una controversia diversa rispetto a quella impugnata.
- Gli errori materiali nell'epigrafe o nel dispositivo possono essere emendati ai sensi dell'art. 287 c.p.c. solo se risulta che la parte indicata ha effettivamente partecipato al giudizio e le sue questioni sono state decise; in assenza di ciò, l'errore può tradursi in nullità insanabile.
- La motivazione deve essere coerente con le questioni poste dalle parti: motivazioni apparenti o estranee ai punti dedotti costituiscono motivo idoneo alla cassazione per violazione dell'obbligo motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
- In sede tributaria, quando l'Amministrazione deduce l'omissione o la carenza nella motivazione, la Corte di legittimità può cassare e disporre la rinnovazione dell'appello ordinando al giudice di merito di pronunciarsi sulle effettive questioni dedotte.
- Per i ricorsi contro l'Amministrazione finanziaria è fondamentale che il dispositivo e la motivazione indichino correttamente l'ufficio appellante (es. DRE regionale vs Direzione Provinciale): confusione tra uffici può compromettere la validità della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 7 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 170 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 feb 2022Sentenza del 03/02/2022 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →