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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento emesso dal Prefetto di -OMISSIS-/L/Q/2025/-OMISSIS- di archiviazione dell'istanza, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso

Giustizia amministrativa202504871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione aveva archiviato il procedimento per la mancata trasmissione, nei termini di legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente, richiamando gli artt. 22, comma 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Ha inoltre rappresentato che la mancata trasmissione del contratto era dipesa da un malfunzionamento della PEC del datore di lavoro, comprovato da una dichiarazione, circostanza riconducibile alle cause di forza maggiore previste dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e suscettibile di valutazione nel contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., all'esito della camera di consiglio cautelare. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il provvedimento di archiviazione non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e non risultava fornita alcuna giustificazione per tale omissione. La comunicazione avrebbe consentito al ricorrente di instaurare il contraddittorio e all'amministrazione di verificare la dedotta causa di forza maggiore, considerato che l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilievo a tali cause. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce garanzia partecipativa; la sua omissione, non giustificata, ha determinato l'illegittimità del provvedimento di archiviazione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione attribuisce rilievo alle cause di forza maggiore che abbiano impedito la trasmissione del contratto, imponendone la verifica nel contraddittorio procedimentale.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento normativo dell'obbligo relativo alla trasmissione del contratto firmato digitalmente nei termini di legge.

Massime di principio

  • L'archiviazione di un procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivata dalla mancata trasmissione tempestiva del contratto firmato digitalmente, deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990, salvo adeguata giustificazione dell'omissione.
  • Quando l'interessato deduce che l'omessa trasmissione del contratto è dipesa da un malfunzionamento della PEC o da altra causa di forza maggiore, l'amministrazione deve esaminare tale circostanza nel contraddittorio procedimentale prima di disporre l'archiviazione, poiché l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilevanza alle cause di forza maggiore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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