Cassazione Civile, Ordinanza n. 29419/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un complesso rapporto negoziale e processuale avente ad oggetto un terreno con fabbricato rurale da demolire e ricostruire. I proprietari avevano stipulato un preliminare di vendita con un promissario acquirente, con previsione di trasferimento di una porzione di terreno e dell'area con rudere da demolire e ricostruire; nelle more vi erano anche rapporti con l'appaltatore incaricato della ricostruzione. In un precedente giudizio era stata pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. con regolazione del prezzo e delle conseguenze economiche, poi confermata in appello, e i ricorrenti hanno successivamente agito chiedendo, in sintesi, il risarcimento e la rivalsa di varie somme: mancata restituzione degli immobili, doppio della caparra confirmatoria, rimborso delle somme pagate al promissario acquirente per riduzione del prezzo, restituzione di somme versate per l'appalto, recupero delle spese per il ritardo nella costruzione e delle spese processuali, integrazione del prezzo per una asserita maggiore estensione del terreno trasferito, e danni per un asserito illecito concerto tra le parti nella predisposizione della scrittura e negli atti successivi. I convenuti hanno opposto che tutte le pretese fossero coperte dal giudicato formatosi nella precedente lite. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di giudicato esterno dichiarando inammissibili le domande; la Corte d'appello ha confermato, rilevando anche carenze di specificità dell'appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con cinque motivi, violazione degli artt. 112, 115, 342 e 2909 c.c., nonché vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la declaratoria di giudicato, la ritenuta inammissibilità di alcune domande e il mancato riconoscimento delle richieste risarcitorie e di rivalsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specifica indicazione delle censure sul giudicato. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi successivi, reputandoli generici, promiscuamente formulati, non autosufficienti e non confrontati con le ragioni decisive della decisione impugnata; ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità, l'assenza di un vizio motivazionale denunciabile nei termini prospettati e il regime della doppia conforme. Conseguentemente ha confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito delle memorie illustrative.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
i motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti del sindacato di legittimità, ma dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per improprio uso del vizio motivazionale.
art. 112 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme ad altre norme processuali, ma le censure sono state ritenute generiche e non decisive.
art. 342 c.p.c.
richiamato per sostenere l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto il motivo non specificamente articolato.
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte ha valorizzato la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla precedente controversia.
art. 2041 c.c.
invocato per sostenere pretese restitutorie/compensative; non è stato ritenuto fondato alla luce del giudicato e della carenza di specifiche allegazioni.
art. 1537 c.c.
citato nel terzo motivo in tema di prezzo e misura del bene trasferito, ma la questione è stata reputata coperta dal giudicato.
art. 1538 c.c.
citato nel terzo motivo in tema di eccedenza di superficie; la Corte ha ritenuto che la delimitazione del bene fosse già definitivamente accertata.
art. 2932 c.c.
richiamato come base della sentenza costitutiva che aveva trasferito il bene al promissario acquirente, incidendo sulle domande successive.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per evidenziare la doppia conforme e i conseguenti limiti al vizio motivazionale.
art. 366 c.p.c.
la Corte ha qualificato alcuni motivi come "non motivi" per difetto di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
richiamato per precisare che il vizio denunciabile è la radicale assenza o apparenza di motivazione, non la mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta riproporre, in termini generici, le doglianze già svolte nei gradi di merito.
- La critica per violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle statuizioni effettivamente decisive; un motivo promiscuo, cumulativo o meramente assertivo integra un "non motivo".
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'assenza o apparenza della motivazione, non già per insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, la censura sul fatto è inammissibile.
- Le domande successive fondate su un medesimo rapporto già definito con giudicato non possono essere riesaminate sotto diversa veste, se presuppongono questioni già accertate e non una distinta causa petendi.
- Chi invochi una rivalsa o un risarcimento per vizi, ritardi o maggiori esborsi deve allegare con precisione il titolo dell'obbligo, l'inadempimento imputabile al convenuto e il nesso tra tale inadempimento e il danno preteso.
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