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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come tentata rapina (sosteneva che si trattasse di tentato furto e non rapina, perché al momento della resistenza aveva già sottratto i beni); (2) vizio di motivazione circa la responsabilità per le lesioni riportate da una delle persone offese, sostenendo che ciascun coautore dovesse rispondere solo delle lesioni da lui personalmente causate; (3) vizio di motivazione e vizio di diritto rispetto alla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, invocando la scriminante dell'art. 393-bis c.p. in quanto il ricorrente avrebbe percepito l'atto come ingiusto; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e contestazione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante residua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati attengano a contestazioni della logica e completezza della motivazione e a rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. In particolare la Corte ha confermato: la sussistenza degli elementi del reato di rapina per le modalità e la violenza usata per assicurarsi l'impunità; la responsabilità del ricorrente anche per le lesioni cagionate dal coimputato essendo i due soggetti concordi nell'azione; l'inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. in quanto l'atto di contrasto non costituisce 'arbitrario' giustificabile. Quanto alla misura della pena e al diniego dell'attenuante, la Corte ha ritenuto corretto l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    secondo comma e comma terzo nn. 1 e 3 bis

    La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi della rapina: uso della violenza o della minaccia per assicurare l'impunità immediata e per sottrarre beni, giustificando la qualificazione in capo al ricorrente

  • art. 393-bis cod. pen.

    La scriminante invocata dal ricorrente è stata esclusa perché l'atto posto in essere per impedire la fuga non è stato considerato 'atto arbitrario' idoneo a giustificare la resistenza

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Il giudice di merito ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante; la Cassazione ha ritenuto legittimo il giudizio di merito, anche alla luce della natura plurioffensiva del reato e delle lesioni a due persone offese

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio di discrezionalità del giudice nel determinare la pena e l'obbligo di motivare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, che non è sindacabile in Cassazione se privo di palese illogicità

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda in relazione ai profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • I motivi di ricorso che si limitano a criticare la valutazione delle prove o la completezza della motivazione dei giudici di merito sono in genere inammissibili in Cassazione: la suprema Corte non riesamina i fatti né rivaluta le valutazioni probatorie se non è indicato un specifico vizio di diritto
  • Quando più persone agiscono in accordo per commettere un'azione criminosa, ciascun concorrente può essere ritenuto responsabile anche per le conseguenze dannose (es. lesioni) realizzate dal coautore, se tali effetti sono riconducibili all'azione concordata
  • La resistenza a pubblico ufficiale non è automaticamente scriminata: la giustificazione ex art. 393-bis c.p. richiede che l'atto del pubblico ufficiale sia arbitrario; il tentativo di impedire la fuga post-reato non viene di per sé qualificato come atto arbitrario
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti e il confronto di queste con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione controlla la logicità e la congruità della motivazione, ma non sostituisce la valutazione del merito se non emergono palesi illogicità
  • Se un ricorso è manifestamente infondato o censura esclusivamente valutazioni di fatto, il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni pecuniarie per la sua proposizione (art. 616 c.p.p.)
  • In ipotesi di pluralità di reati e di pluralità di persone offese, la natura plurioffensiva del reato (es. rapina) orienta il giudice a non attenuare eccessivamente la pena se le modalità del fatto hanno prodotto danni a più soggetti

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