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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Trieste, Sezione 1

Atto di trasposizione in sede giurisdizionale ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48, c. 1, c.p.a. con contestuale formulazione di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto del 5.12.2025 del Comune di Trieste, Dipartimento Servizi Finanziari Tributi Partecipazioni Attività Economiche, Servizio attività economiche, PO Commercio, Artigianato e Strutture ricettive - Ufficio Taxi e NCC, avente ad oggetto: “Bando per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti (conducente incluso), approvato con Determinazione Dirigenziale n. 614/2025 dd. 11.03.2025. Assegnazione punteggio per il collocamento in graduatoria. Domanda Prot. Gen. 61190-A-A dd. 20/03/2025 prot. corr.11-S11-2025-655 dd. 20/03/2025”; - delle graduatorie provvisorie e definitive; - di ogni atto presupposto connesso e/ o consequenziale compresi: i) il bando per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti (conducente incluso), approvato con Determinazione Dirigenziale n. 614/2025 dd. 11.03.2025, si impugna espressamente anche la determinazione dirigenziale; ii) l’atto sottoscritto in data 6.11.2025, comunicato con pec prot. gen. 240785 dd.07.11.2025, con cui la ricorrente è stata informata dell’intenzione del Comune di Trieste di inserirla tra i soggetti idonei già titolari di autorizzazioni NCC; iii) gli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2025 richiamati nell’atto del 5.12.2025; iv) i pareri rilasciati nel corso del procedimento dalla Commissione consultiva ex art. 2 del “Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea” nominata con deliberazione giuntale n. 201 dd. 13/05/2021; - della graduatoria delle candidature idonee con i relativi punteggi distinta in due elenchi “candidati non titolari di autorizzazioni NCC” e “candidati titolari di autorizzazioni NCC o aventi presentato richieste plurime”, approvata con determinazione dirigenziale n. 1096 dd. 29/04/2026, esecutiva in data 6/5/2026, che si impugna a mezzo formulazione di motivi aggiunti, in quanto pubblicata e comunicata solo in data successiva alla proposizione del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; - della determinazione dirigenziale n. 1096 dd. 29/04/2026 e tutti i relativi allegati; - dei pareri rilasciati dalla Commissione consultiva in data 15 aprile 2026 sconosciuti alla ricorrente; - di ogni atto presupposto connesso e/ o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura per l'assegnazione di dieci autorizzazioni NCC, inclusi l'assegnazione del punteggio, le graduatorie e il bando, nonché la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1096 del 29 aprile 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, formulando anche motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva e i relativi atti. Ha contestato gli atti con cui il Comune di Trieste ha valutato la sua candidatura e formato le graduatorie relative all'assegnazione di dieci autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. In particolare, ha denunciato la violazione della lex specialis e la lesione dell'affidamento riposto nella formulazione dell'art. 4 del bando, secondo cui le richieste plurime o presentate da soggetti già titolari di autorizzazioni NCC sarebbero state considerate solo dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei che avevano richiesto una sola autorizzazione e non erano già titolari di autorizzazioni. La questione cautelare riguardava l'individuazione del momento rilevante per stabilire se un candidato fosse già titolare di autorizzazioni NCC: secondo la ricorrente, tale condizione doveva essere valutata al momento della presentazione della domanda, o al più alla scadenza del termine per presentarla, mentre l'Amministrazione aveva applicato la disposizione secondo un criterio successivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la graduatoria definitiva, impugnata con motivi aggiunti, avesse carattere novativo e consentisse l'esame della domanda nonostante le eccezioni preliminari del Comune. In sede di sommaria delibazione, ha ravvisato un apprezzabile fumus boni juris nella denuncia di lesione dell'affidamento riposto nella lex specialis. L'interpretazione amministrativa dell'art. 4 del bando non appare coerente né con il dato letterale, che collega la titolarità alla presentazione della richiesta, né con altre disposizioni della lex specialis, né con la struttura sistematica della disciplina, la quale considera titoli, elementi e requisiti riferiti alla data di presentazione della domanda. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. Ha quindi sospeso l'esecuzione degli atti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente e alla parte necessaria a salvaguardare il suo interesse pretensivo, lasciando invariata l'efficacia degli atti per il resto. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e ogni decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Atto di trasposizione in sede giurisdizionale

    La disposizione costituisce la base della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 48, comma 1, c.p.a.

    Atto di trasposizione in sede giurisdizionale

    La disposizione disciplina la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio amministrativo.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato applicato per la decisione sulla domanda cautelare e per la fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi del comma 11.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Il TAR richiama i principi generali dell'azione amministrativa, ritenendo incompatibile con essi una valutazione dei requisiti a geometrie variabili e senza una scadenza certa o predeterminabile.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, quando la lex specialis collega la considerazione di una candidatura alla circostanza che il candidato sia già titolare di un determinato titolo o autorizzazione, tale condizione deve essere valutata, salvo diversa previsione espressa, al momento della presentazione della domanda o al più tardi alla scadenza del termine per presentarla.
  • La lex specialis deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale e sistematico; non è legittima un'interpretazione amministrativa che introduca un momento successivo e indeterminato per la verifica dei requisiti, se tale criterio non trova fondamento nel bando.
  • La valutazione dei titoli, degli elementi e dei requisiti rilevanti per la formazione della graduatoria deve riferirsi a un momento procedimentale certo e predeterminabile, in modo da evitare attività amministrative a geometrie variabili e potenzialmente prive di un termine finale.
  • In sede cautelare, la lesione dell'affidamento riposto nella lex specialis può integrare un apprezzabile fumus boni juris quando l'Amministrazione abbia applicato una clausola del bando secondo un criterio non ricavabile dal testo letterale o sistematico della disciplina di gara.
  • Quando la sospensione cautelare è necessaria soltanto per salvaguardare la posizione del ricorrente, il giudice può limitarne gli effetti alla sua posizione giuridica soggettiva, lasciando inalterata l'efficacia degli atti impugnati nei confronti degli altri interessati.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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