Cassazione Civile, Ordinanza n. 23335/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione mobiliare proposta da un ente locale contro un creditore che aveva avviato l'esecuzione per il pagamento delle spese liquidate in una precedente sentenza. L'ente sosteneva di avere già soddisfatto il credito, avendo emesso un mandato di pagamento di euro 970,78 e comunicato al creditore l'avvenuto pagamento; il creditore, invece, aveva proceduto per l'importo intimato di euro 1.449,85. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione; il Tribunale confermava il rigetto dell'appello del creditore, ritenendo satisfattiva la comunicazione dell'ente e irrilevante il minimo scostamento tra somma offerta e somma pretesa. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di numerose norme civilistiche, processuali, tributarie e sovranazionali, oltre a vizi motivazionali e violazione delle tariffe forensi, ma articolava le censure in modo promiscuo e confuso. La Corte rilevava inoltre che il ricorso non si confrontava in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la comunicazione dell'amministrazione sull'emissione del mandato di pagamento escludeva la possibilità di ricorrere all'esecuzione forzata; dall'altro, il residuo credito di importo oggettivamente minimo faceva venire meno l'interesse all'espropriazione. Ne conseguiva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, alla corresponsione di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria/abuso del processo, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inidoneità del motivo unico, formulato in modo promiscuo e non autosufficiente, e sulla mancata specifica confutazione delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il ricorso deve articolare in modo chiaro e separato le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la loro confusione rende il motivo inidoneo al vaglio di legittimità
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti e una critica specifica delle norme asseritamente violate; non basta un elenco di disposizioni senza confronto con la decisione impugnata
art. 1181 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di adempimento, ma non valorizzato in senso favorevole alla tesi del ricorso
art. 1206 c.c. e ss.
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi principi favorevoli nel caso concreto
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite
art. 96 c.p.c.
l'impugnazione palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro motivazionale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente
D.L. n. 669/1996
richiamato dal ricorrente
art. 147 L. n. 388/2000
richiamato dal ricorrente
L. n. 576/1980
richiamata dal ricorrente
art. 11 D.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente
Direttiva 2000/35/CE
richiamata dal ricorrente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 28 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi devono essere formulati con chiarezza e autonomia: la commistione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in un unico motivo rende la doglianza inidonea a un esame separato e può determinarne l'inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti sufficientemente completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover integrare la narrazione con la sentenza impugnata o altri atti processuali.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, il ricorrente deve confutarle tutte in modo specifico; la mancata contestazione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità o l'inutilità del ricorso.
- La comunicazione dell'amministrazione che renda noto al creditore l'avvenuto emissione del mandato di pagamento può escludere la possibilità di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata, in quanto il pagamento degli enti locali avviene attraverso il tesoriere.
- Un residuo credito di importo oggettivamente minimo può escludere l'interesse concreto a promuovere l'espropriazione forzata.
- La proposizione di un ricorso per cassazione palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza necessità di accertare dolo o colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23250/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23269/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →