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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23335/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione mobiliare proposta da un ente locale contro un creditore che aveva avviato l'esecuzione per il pagamento delle spese liquidate in una precedente sentenza. L'ente sosteneva di avere già soddisfatto il credito, avendo emesso un mandato di pagamento di euro 970,78 e comunicato al creditore l'avvenuto pagamento; il creditore, invece, aveva proceduto per l'importo intimato di euro 1.449,85. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione; il Tribunale confermava il rigetto dell'appello del creditore, ritenendo satisfattiva la comunicazione dell'ente e irrilevante il minimo scostamento tra somma offerta e somma pretesa. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di numerose norme civilistiche, processuali, tributarie e sovranazionali, oltre a vizi motivazionali e violazione delle tariffe forensi, ma articolava le censure in modo promiscuo e confuso. La Corte rilevava inoltre che il ricorso non si confrontava in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la comunicazione dell'amministrazione sull'emissione del mandato di pagamento escludeva la possibilità di ricorrere all'esecuzione forzata; dall'altro, il residuo credito di importo oggettivamente minimo faceva venire meno l'interesse all'espropriazione. Ne conseguiva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, alla corresponsione di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria/abuso del processo, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inidoneità del motivo unico, formulato in modo promiscuo e non autosufficiente, e sulla mancata specifica confutazione delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso deve articolare in modo chiaro e separato le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la loro confusione rende il motivo inidoneo al vaglio di legittimità

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti e una critica specifica delle norme asseritamente violate; non basta un elenco di disposizioni senza confronto con la decisione impugnata

  • art. 1181 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di adempimento, ma non valorizzato in senso favorevole alla tesi del ricorso

  • art. 1206 c.c. e ss.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi principi favorevoli nel caso concreto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite

  • art. 96 c.p.c.

    l'impugnazione palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro motivazionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente

  • D.L. n. 669/1996

    richiamato dal ricorrente

  • art. 147 L. n. 388/2000

    richiamato dal ricorrente

  • L. n. 576/1980

    richiamata dal ricorrente

  • art. 11 D.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente

  • Direttiva 2000/35/CE

    richiamata dal ricorrente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente

  • art. 28 Cost.

    richiamato dal ricorrente

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi devono essere formulati con chiarezza e autonomia: la commistione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in un unico motivo rende la doglianza inidonea a un esame separato e può determinarne l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti sufficientemente completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover integrare la narrazione con la sentenza impugnata o altri atti processuali.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, il ricorrente deve confutarle tutte in modo specifico; la mancata contestazione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità o l'inutilità del ricorso.
  • La comunicazione dell'amministrazione che renda noto al creditore l'avvenuto emissione del mandato di pagamento può escludere la possibilità di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata, in quanto il pagamento degli enti locali avviene attraverso il tesoriere.
  • Un residuo credito di importo oggettivamente minimo può escludere l'interesse concreto a promuovere l'espropriazione forzata.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza necessità di accertare dolo o colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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