Sentenza del 20/10/2016 n. 8063 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - Consegna a persona diversa dal destinatario - Perfezionamento - Spedizione accomandata informativa - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica deve considerarsi perfezionata soltanto dopo l'invio della raccomandata informativa al destinatario. In assenza di tale adempimento, la notifica della cartella non può ritenersi validamente completata, anche se l'atto è stato materialmente consegnato a un'altra persona.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario. Il principio affermato è che la consegna a un soggetto diverso non è sufficiente, da sola, a perfezionare la notifica: è necessaria anche la successiva spedizione al destinatario della raccomandata informativa, prevista per informarlo dell'avvenuta consegna dell'atto.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare non solo la consegna, ma anche l'invio della raccomandata informativa al destinatario.
- La raccomandata informativa costituisce un adempimento necessario per completare la procedura notificatoria e non una formalità meramente facoltativa.
- In caso di contestazione, il notificante deve poter dimostrare sia la consegna dell'atto al soggetto diverso dal destinatario sia la successiva spedizione della raccomandata informativa.
- L'assenza o l'irregolarità della raccomandata informativa può determinare l'inefficacia o la nullità della notifica, con conseguenze sulla validità degli atti successivi fondati sulla cartella.
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