Cassazione Civile, Ordinanza n. 02149/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una cooperativa sociale aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso pretese creditorie di un proprio controparte processuale. L'opposizione era stata accolta con sospensione e termine per l'introduzione del giudizio di merito; nessuna delle parti aveva poi instaurato il merito e la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta. Nel giudizio di merito sulle spese e nel successivo reclamo erano sorte contestazioni sulla regolazione delle spese della fase cautelare e sulla disciplina applicabile all'estinzione del processo esecutivo. In Cassazione la cooperativa ha dedotto la violazione degli artt. 615, 616, 624, 632, 310, 669 septies, 669 octies e 669 quaterdecies c.p.c., sostenendo: che non dovesse applicarsi al processo esecutivo estinto il combinato disposto degli artt. 632 e 310 c.p.c.; che non vi fosse onere dell'opponente di introdurre il merito ex art. 616 c.p.c. per ottenere la rifusione delle spese; che la regolazione delle spese della fase cautelare dovesse essere contenuta nel provvedimento di sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c. e non potesse essere riesaminata con reclamo contro l'ordinanza di estinzione. La Corte ha però esaminato prioritariamente l'eccezione del resistente sulla perdita di capacità processuale della società ricorrente, poiché la società era stata sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa prima della notifica del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un soggetto privo di valida capacità processuale al momento della notificazione: la società ricorrente era già stata sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale anteriore alla proposizione del ricorso, sicché il rapporto processuale non era stato validamente instaurato. La Corte ha quindi assorbito l'esame del merito. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando documenti depositati dalla parte resistente dai quali emergeva una volontà complessiva di rinuncia alle controversie pendenti, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato come norma oggetto delle doglianze sul regime dell'opposizione all'esecuzione.
art. 616 c.p.c.
Richiamato come norma oggetto delle doglianze sulla necessità di introdurre il giudizio di merito dopo l'opposizione accolta con sospensione.
art. 624 c.p.c.
Richiamato come disciplina della sospensione dell'esecuzione e del provvedimento che la dispone.
art. 632 c.p.c.
Richiamato per la disciplina dell'estinzione del processo esecutivo e delle spese.
art. 310 c.p.c.
Richiamato per il combinato disposto ritenuto applicabile dalla corte territoriale alla regolazione delle spese nell'estinzione.
art. 669 septies c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di provvedimenti cautelari e spese.
art. 669 octies c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di provvedimenti cautelari e instaurazione della fase di merito.
art. 669 quaterdecies c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'applicazione del modello cautelare al procedimento esecutivo.
art. 380-bis c.p.c.
Causa trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato per la decisione in Cassazione.
artt. 299 e 300 c.p.c.
Richiamati per affermare che le regole sull'interruzione del processo non si applicano al giudizio di cassazione dopo la valida instaurazione del rapporto processuale.
art. 2545-terdecies c.c.
Indicato come base del provvedimento ministeriale di scioglimento e liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il principio di 'indifferenza' rispetto alle vicende successive delle parti opera solo dopo la valida instaurazione del rapporto processuale; se al momento della notificazione del ricorso la parte ricorrente è già priva della capacità di stare in giudizio, il ricorso è inammissibile per difetto originario di valida proposizione.
- La perdita della capacità processuale determinata dallo scioglimento e dalla liquidazione coatta amministrativa di un ente impedisce la valida proposizione del ricorso per cassazione da parte di soggetto non più munito della rappresentanza processuale dell'ente.
- Quando il vizio attiene alla legittimazione/capacità della parte ricorrente ed è preesistente al ricorso, la Corte può definire la controversia in rito senza esaminare le censure di merito.
- In presenza di una complessiva sistemazione transattiva o rinuncia delle parti alle controversie pendenti, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, resta ferma la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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