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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11073/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e privo di un reale confronto critico con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per un furto aggravato commesso in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, censurando il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre le stesse doglianze già prospettate in appello e già respinte dal giudice di secondo grado, il quale aveva evidenziato l'assenza dei presupposti per la sostituzione, anche in ragione della negativa personalità dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione al fatto contestato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Aggravante specifica del furto richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 625 n. 5 c.p.

    Aggravante specifica del furto richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma invocata dalla difesa per ottenere la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale base dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, mediante un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto idonee a confutare la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera allegazione di illogicità o carenza motivazionale, se non accompagnata da una effettiva confutazione degli argomenti del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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