Sentenza n. 244/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1273/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione Civile Lavoro, pubblicata in data 25.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine, la ricostruzione di carriera, le differenze stipendiali, il beneficio della carta docente e le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensori distrattari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, notificata all'amministrazione e divenuta eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche. La sentenza ordinaria aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno comunitario derivante dalla reiterazione abusiva di contratti a termine, alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento degli scatti stipendiali e delle differenze retributive, nonché all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024 e al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori distrattari. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'amministrazione ha documentato di avere liquidato il risarcimento, le spese di lite e di avere adottato il decreto di ricostruzione della carriera. Le ricorrenti hanno quindi riconosciuto la parziale ottemperanza, deducendo tuttavia la persistente mancata attribuzione degli importi relativi alla carta docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle statuizioni della sentenza ordinaria diverse da quella concernente la carta docente, poiché l'amministrazione ne aveva dato esecuzione. Ha invece accolto il ricorso per la parte residua, rilevando che non era stata fornita la prova dell'avvenuto riconoscimento della carta elettronica del docente alla ricorrente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di attribuire la carta docente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, inclusi allocazione delle somme in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR, compresi gli ordini rivolti all'amministrazione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo esecutivo quale base normativa della carta elettronica del docente, attribuita nel caso concreto anche alla docente a tempo determinato in forza della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, quando l'amministrazione abbia eseguito solo alcune statuizioni del titolo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per le parti eseguite e accoglie l'azione per gli obblighi ancora ineseguiti.
- L'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione del giudicato; la mera adozione di atti preparatori o l'avvio delle procedure interne non prova l'adempimento quando il titolo impone l'attribuzione concreta di una prestazione o di una somma.
- In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento residuo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento o l'adempimento dovuto.
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