Cassazione Penale, Sentenza n. 22277/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso si articola in quattro motivi: 1) nullità della citazione per appello per mancata notifica all'imputato e erronea elezione/dichiarazione di domicilio (presunta prevalenza dell'indicazione dell'abitazione familiare sull'elezione del domicilio presso il difensore); 2) inesistenza/invalidità del trasferimento d'azienda e, quindi, esclusione della responsabilità per omessa consegna delle scritture contabili (sostenendo che il cessionario aveva interesse a non consegnare e che il negozio fosse invalido); 3) mancata assunzione di prove richieste (esami testimoniali ex art. 507 e 495 c.p.p.) e disconoscimento della firma sulla ricevuta di consegna delle scritture; 4) vizi di motivazione sulla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha rilevato che dagli atti risulta l'elezione di domicilio presso l'avvocato Scavolini e successiva dichiarazione di domicilio presso l'abitazione, principio per cui la dichiarazione di domicilio prevale; inoltre non è stata dedotta la mancata conoscenza effettiva della citazione e non è stata tempestivamente eccepita la nullità in sede di appello. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata l'affermazione di invalidità del trasferimento d'azienda, osservando l'assenza di norma che determini la nullità per le reticenze dedotte e sottolineando che le censure erano reiterative e non specifiche, mentre la Corte di merito aveva motivatamente richiamato elementi (ricevuta, mail del commercialista, revoca incarico) che supportano la consegna delle scritture. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: le richieste di prove non sono state illustrate nella loro presunta decisività e la rinnovazione istruttoria non è sindacabile se la motivazione di merito si fonda su elementi sufficienti. Il quarto motivo sulle attenuanti è stato ritenuto privo di pregio: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego richiamando precedenti condanne e la gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Non è stato deciso sulla liquidazione delle parcelle del difensore ammesso al gratuito patrocinio, che sarà oggetto di provvedimento successivo dal giudice competente.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n.176, art.23, comma 8
Disciplina la possibilità di procedere con requisitoria scritta e la disciplina processuale connessa alla discussione orale; nella vicenda è stata utilizzata per la presentazione della requisitoria scritta del P.G. e per le conclusioni in forma scritta.
art. 148 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura collegata a tale norma, ritenendo prevalente l'analisi delle notifiche e della conoscenza dell'atto.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Regola la notificazione della citazione all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia; la Corte ha ricordato la giurisprudenza che qualifica tale notificazione come soggetta a nullità di regime intermedio se effettuata al difensore anziché al domicilio.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità assoluta degli atti che incidono sul diritto di difesa; la Corte ha richiamato che la nullità assoluta ricorre quando manca la conoscenza effettiva della citazione.
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulla sanatoria delle nullità di forma; la Corte ha distinto i casi sanabili da quelli in cui la nullità si accompagna alla mancata conoscenza dell'imputato.
art. 180 cod. proc. pen.
Disposizione sui termini entro cui le nullità devono essere rilevate; la Corte ha sottolineato l'obbligo di eccepire tempestivamente le nullità durante il giudizio di appello.
art. 182 cod. proc. pen.
Disciplina la deducibilità delle nullità; la Corte ha ricordato che le nullità a regime intermedio sono deducibili nei limiti previsti da tale norma.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti superficiali di impugnazione in cassazione (limiti di cui si è avvalso il ricorrente per enunciare i motivi); la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti.
art. 495 cod. proc. pen.
Riguarda l'assunzione di prove nel dibattimento e le forme dell'esame; la censura per mancata assunzione di prove è stata ritenuta generica e non decisiva.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sul mezzo di prova testimoniali in appello (esami e assunzione di prove); le richieste di esame ex art.507 non sono state ritenute specifiche né idonee a giustificare la rinnovazione dell'istruttoria.
Massime di principio
- La dichiarazione di domicilio resa successivamente all'elezione di domicilio presso il difensore prevale su quest'ultima se non espressamente revocata; occorre valutare quale indirizzo produca la vocatio iuris.
- La notificazione al difensore di fiducia è soggetta a un regime di nullità intermedio: può dar luogo a nullità rilevante se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto; tuttavia la mancata tempestiva eccezione in sede di appello può determinare la perdita del vizio in cassazione.
- Le nullità di notificazione o di forma devono essere eccepite tempestivamente (in appello) secondo i termini degli artt. 180, 182 c.p.p.; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione risulta generalmente inammissibile.
- Le censure reiterative o meramente assertive, che non pongono in rilievo concreteizerie critiche e non confrontano specificamente le argomentazioni della decisione impugnata, sono inammissibili o destinate al rigetto.
- La richiesta di integrazione probatoria o di rinnovazione dell'istruttoria deve indicare con chiarezza la decisività delle prove richieste e il contenuto probatorio atteso; altrimenti il rigetto è insindacabile se la motivazione di merito risulta completa.
- Per affermare l'invalidità di un negozio (es. trasferimento d'azienda) occorre un'azione o una motivazione specifica che induca alla declaratoria di nullità; deduzioni generiche su reticenze non sono sufficienti in sede di cassazione.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della adeguatezza e completezza della motivazione; censure generiche sulla valutazione del merito non sono sufficienti.
- La liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio in Cassazione segue regole procedurali specifiche: la decisione è riservata al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
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