Cassazione Penale, Sentenza n. 33636/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di un rapporto di deposito a risparmio, due buoni postali e un conto corrente cointestati al Russo, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nell'ambito di un'indagine per il reato contestato (art. 640-bis c.p.). Il ricorrente censurava la mancata verifica da parte della Guardia di Finanza dell'effettiva impossibilità di eseguire il sequestro diretto sull'intero patrimonio della società Di Liberto s.r.l., la quale, secondo la difesa, disponeva di un patrimonio aziendale eccedente l'ammontare del profitto contestato; a parere della difesa, si sarebbe dovuto preferire il sequestro diretto sui beni della società e solo in subordine procedere per equivalente nei confronti delle persone fisiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il valore delle quote societarie sequestrate (euro 7.919.005,79) non copriva l'intero ammontare del profitto contestato e, pertanto, il sequestro sui beni cointestati a Russo è stato legittimo nella misura non eccedente la parte di profitto a lui riferibile (euro 2.240.041,91). La Corte ha richiamato il principio consolidato di natura solidaristica, secondo cui la confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono colpire indifferentemente ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota effettivamente posseduta dal singolo. E' stato tuttavia ribadito il divieto di applicare misure ablatorie per importi complessivamente superiori al profitto quantificato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Russo è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Indicazione del reato oggetto delle indagini; non oggetto di interpretazione specifica nella motivazione se non come fattispecie da cui deriva il profitto illecito oggetto di sequestro
art. 322-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del sequestro; la Corte ha valutato che l'impugnazione per violazione di tale norma non fosse fondata alla luce dei principi applicati sul sequestro per equivalente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla facoltà di trattare il procedimento senza udienza pubblica: non è stata richiesta la trattazione orale, pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e successive modificazioni
Norme procedurali richiamate per la disciplina della requisitoria scritta e del processo trattato per iscritto in assenza di istanza di udienza
Massime di principio
- La confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono colpire i beni di ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato, in applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti.
- Il sequestro sui beni personali dei concorrenti è legittimo se il patrimonio sequestrato della società non copre l'ammontare del profitto contestato; tuttavia l'ablazione non può in nessun caso eccedere l'importo complessivamente quantificato come profitto illecito.
- La mera mancata preventiva acquisizione di tutte le risorse societarie non invalida automaticamente il sequestro nei confronti dei concorrentI, salvo dimostrazione che il sequestro diretto sulla società sarebbe stato effettivamente possibile e sufficiente a soddisfare l'intero importo del profitto.
- In fase di valutazione dei sequestri per equivalente, il giudice deve motivare il valore degli asset acquisiti e la ragione per cui essi non sono stati idonei a coprire il profitto, consentendo l'aggressione di altri beni fino al limite del profitto complessivo accertato.
- Il principio di proporzionalità impone che la misura ablatoria sia commisurata al profitto illecito accertato; la finalità sanzionatoria/dissuasiva della confisca per equivalente giustifica l'aggressione patrimoniale anche quando non è possibile individuare il profitto nella sua identità originaria.
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