Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 657/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne in appello: Izzo contestava la qualificazione e la motivazione relativamente al capo A) (millantato credito) e la valutazione delle dichiarazioni dei testi, nonché alcune questioni relative al capo B) (corruzione) e al mancato riconoscimento di attenuanti; De Luca censurava la qualificazione del fatto come corruzione (sostenendo invece millanteria o tentativo), la consumazione del reato, l'attendibilità del coimputato Ponticiello e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso di Izzo: ha ritenuto erronea la qualificazione del capo A) come millantato credito e ha riqualificato il fatto in tentata truffa (art. 56 e 640 c.p.), dichiarandone l'improcedibilità per difetto di querela; per il resto il ricorso di Izzo è respinto e la pena residua per il reato di corruzione è stata fissata in 4 anni e 4 mesi di reclusione, confermando altresì le statuizioni accessorie. Il ricorso di De Luca è stato rigettato integralmente. Restano confermate le conclusioni sulla responsabilità per corruzione per entrambi nel capo B).

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen. (secondo comma, precedente formulazione)

    art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 (abrogazione formale del secondo comma dell'art. 346)

    La Corte osserva che la condotta descritta, quando l'indicazione del referente è troppo generica e non emerge la necessaria determinazione riferibile a un pubblico ufficiale, si colloca nel campo della truffa anziché del millantato credito; inoltre la riforma del 2019 ha introdotto il nuovo art. 346-bis (traffico di influenze illecite).

  • art. 346-bis cod. pen.

    Norma introdotta con la riforma 2019 sul traffico di influenze illecite; rilevata dai ricorrenti ma la Cassazione ritiene che la questione di continuità normativa non fosse decisiva nel caso concreto, poiché la condotta va riqualificata in tentata truffa.

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato per la qualificazione come tentativo (tentativo di truffa) quando il fatto non si è consumato.

  • art. 640 cod. pen.

    Il fatto originariamente inquadrato come millantato credito è stato riqualificato come tentata truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., perché la vanteria era generica e mirava a un vantaggio patrimoniale.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma base sulla corruzione propria; la Corte ricorda che per la consumazione non è necessario l'atto materiale contrario ai doveri d'ufficio, essendo sufficiente l'accordo sulla promessa o dazione dell'utilità.

  • art. 319-bis cod. pen.

    Aggravante speciale richiamata in motivazione e presa in considerazione nella determinazione della pena.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante per la restituzione del profitto del reato: la Corte ha ritenuto irrilevante la mera restituzione al privato rispetto al danno d'immagine subito dalla pubblica amministrazione e alle modalità della restituzione (finalità strumentali), per negare l'attenuante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: la Cassazione conferma che il riconoscimento richiede elementi concreti e non generiche invocazioni; l'incensuratezza da sola non è sufficiente.

  • art. 322-quater cod. pen.

    Riferita alla misura patrimoniale da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze: la somma è stata commisurata all'ammontare percepito per il reato di corruzione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai profili di motivazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della credibilità dei collaboratori/denuncianti; la Cassazione limita il sindacato sulla valutazione di merito ma revoca e riqualifica quando la qualificazione giuridica della fattispecie è errata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla materia del ricorso in Cassazione rispetto ai motivi dedotti separatamente dai due ricorrenti: ricordato in apertura della descrizione dei motivi.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure di De Luca relative alla chiamata in correità: il ricorso contestava la violazione delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o di merito non fondate.

Massime di principio

  • Se la 'vanteria' dell'agente è generica e non consente di identificare né tipizzare ragionevolmente il pubblico ufficiale o la funzione invocata, la condotta può rientrare nella truffa e non nel millantato credito o traffico di influenze.
  • La riforma che ha introdotto l'art. 346-bis non determina automaticamente la continuità normativa con l'antico secondo comma dell'art. 346: va valutata la specifica fattispecie concreta per la corretta ricostruzione giuridica.
  • L'ignoto o non nominativamente identificato funzionario corrotto non esclude la sussistenza del reato di corruzione se risulta con certezza la partecipazione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
  • Per la consumazione della corruzione non è necessario provare un atto materiale contrario ai doveri d'ufficio: può bastare l'accordo sulla promessa o la dazione dell'utilità anche se rimangono dettagli da definire.
  • La mera restituzione del denaro al privato offeso non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., soprattutto se la persona offesa principale è la pubblica amministrazione (danno d'immagine) o la restituzione appare strumentale.
  • In sede di Cassazione il sindacato sui fatti e sulle valutazioni probatorie del giudice di merito è molto limitato: non si ammette una completa rivalutazione delle prove, salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti e specifici in appello per essere riconosciute; argomentazioni astratte o generiche sono insufficienti.
  • Il tentativo di reato contraddistinto da elementi di truffa richiede, per la procedibilità, la querela della persona offesa quando la legge lo prevede; l'assenza della querela può determinare l'improcedibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.