Cassazione Penale, Sentenza n. 657/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne in appello: Izzo contestava la qualificazione e la motivazione relativamente al capo A) (millantato credito) e la valutazione delle dichiarazioni dei testi, nonché alcune questioni relative al capo B) (corruzione) e al mancato riconoscimento di attenuanti; De Luca censurava la qualificazione del fatto come corruzione (sostenendo invece millanteria o tentativo), la consumazione del reato, l'attendibilità del coimputato Ponticiello e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso di Izzo: ha ritenuto erronea la qualificazione del capo A) come millantato credito e ha riqualificato il fatto in tentata truffa (art. 56 e 640 c.p.), dichiarandone l'improcedibilità per difetto di querela; per il resto il ricorso di Izzo è respinto e la pena residua per il reato di corruzione è stata fissata in 4 anni e 4 mesi di reclusione, confermando altresì le statuizioni accessorie. Il ricorso di De Luca è stato rigettato integralmente. Restano confermate le conclusioni sulla responsabilità per corruzione per entrambi nel capo B).
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (secondo comma, precedente formulazione)
art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 (abrogazione formale del secondo comma dell'art. 346)
La Corte osserva che la condotta descritta, quando l'indicazione del referente è troppo generica e non emerge la necessaria determinazione riferibile a un pubblico ufficiale, si colloca nel campo della truffa anziché del millantato credito; inoltre la riforma del 2019 ha introdotto il nuovo art. 346-bis (traffico di influenze illecite).
art. 346-bis cod. pen.
Norma introdotta con la riforma 2019 sul traffico di influenze illecite; rilevata dai ricorrenti ma la Cassazione ritiene che la questione di continuità normativa non fosse decisiva nel caso concreto, poiché la condotta va riqualificata in tentata truffa.
art. 56 cod. pen.
Applicato per la qualificazione come tentativo (tentativo di truffa) quando il fatto non si è consumato.
art. 640 cod. pen.
Il fatto originariamente inquadrato come millantato credito è stato riqualificato come tentata truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., perché la vanteria era generica e mirava a un vantaggio patrimoniale.
art. 319 cod. pen.
Norma base sulla corruzione propria; la Corte ricorda che per la consumazione non è necessario l'atto materiale contrario ai doveri d'ufficio, essendo sufficiente l'accordo sulla promessa o dazione dell'utilità.
art. 319-bis cod. pen.
Aggravante speciale richiamata in motivazione e presa in considerazione nella determinazione della pena.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Attenuante per la restituzione del profitto del reato: la Corte ha ritenuto irrilevante la mera restituzione al privato rispetto al danno d'immagine subito dalla pubblica amministrazione e alle modalità della restituzione (finalità strumentali), per negare l'attenuante.
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: la Cassazione conferma che il riconoscimento richiede elementi concreti e non generiche invocazioni; l'incensuratezza da sola non è sufficiente.
art. 322-quater cod. pen.
Riferita alla misura patrimoniale da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze: la somma è stata commisurata all'ammontare percepito per il reato di corruzione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai profili di motivazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della credibilità dei collaboratori/denuncianti; la Cassazione limita il sindacato sulla valutazione di merito ma revoca e riqualifica quando la qualificazione giuridica della fattispecie è errata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia del ricorso in Cassazione rispetto ai motivi dedotti separatamente dai due ricorrenti: ricordato in apertura della descrizione dei motivi.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure di De Luca relative alla chiamata in correità: il ricorso contestava la violazione delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o di merito non fondate.
Massime di principio
- Se la 'vanteria' dell'agente è generica e non consente di identificare né tipizzare ragionevolmente il pubblico ufficiale o la funzione invocata, la condotta può rientrare nella truffa e non nel millantato credito o traffico di influenze.
- La riforma che ha introdotto l'art. 346-bis non determina automaticamente la continuità normativa con l'antico secondo comma dell'art. 346: va valutata la specifica fattispecie concreta per la corretta ricostruzione giuridica.
- L'ignoto o non nominativamente identificato funzionario corrotto non esclude la sussistenza del reato di corruzione se risulta con certezza la partecipazione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Per la consumazione della corruzione non è necessario provare un atto materiale contrario ai doveri d'ufficio: può bastare l'accordo sulla promessa o la dazione dell'utilità anche se rimangono dettagli da definire.
- La mera restituzione del denaro al privato offeso non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., soprattutto se la persona offesa principale è la pubblica amministrazione (danno d'immagine) o la restituzione appare strumentale.
- In sede di Cassazione il sindacato sui fatti e sulle valutazioni probatorie del giudice di merito è molto limitato: non si ammette una completa rivalutazione delle prove, salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti e specifici in appello per essere riconosciute; argomentazioni astratte o generiche sono insufficienti.
- Il tentativo di reato contraddistinto da elementi di truffa richiede, per la procedibilità, la querela della persona offesa quando la legge lo prevede; l'assenza della querela può determinare l'improcedibilità.
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