Sentenza del 14/09/2016 n. 7001 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Principio immanente - Invio questionario al solo cedente - Annullabilità del provvedimento di rettifica ai fini dell'imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del cessionario comporta l'annullabilità del provvedimento di rettifica. Il diritto di essere sentiti prima dell'adozione di una decisione amministrativa sfavorevole è riconosciuto come principio fondamentale dell'ordinamento e del diritto dell'Unione; pertanto, non è sufficiente coinvolgere una sola delle parti dell'atto, quando entrambe sono incise dall'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della rettifica del valore immobiliare ai fini dell'imposta di registro, adottata senza consentire al cessionario di partecipare preventivamente al procedimento. L'Ufficio aveva inviato il questionario al solo cedente, omettendo di coinvolgere anche il cessionario, che era direttamente interessato dagli effetti dell'accertamento. Il ricorrente ha quindi contestato la violazione del principio del contraddittorio preventivo e dei diritti di difesa.
Norme richiamate
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa costituiscono principi fondamentali, imponendo che la persona interessata possa essere sentita prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo potenzialmente sfavorevole.
Principio generale del contraddittorio preventivo
Il contraddittorio preventivo è considerato un principio immanente nell'ordinamento: l'Amministrazione deve coinvolgere tutti i soggetti direttamente interessati dall'accertamento, non soltanto una delle parti del rapporto negoziale.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale incide direttamente sia sul cedente sia sul cessionario, l'Amministrazione deve consentire a entrambi di partecipare al procedimento prima di adottare il provvedimento definitivo.
- L'invio di un questionario o di una richiesta di chiarimenti a una sola parte non soddisfa il contraddittorio preventivo se anche l'altra parte è direttamente interessata dagli effetti dell'accertamento.
- La violazione del diritto di essere sentiti prima dell'adozione dell'atto può determinare l'annullabilità del provvedimento, soprattutto quando il soggetto escluso avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione.
- In situazioni analoghe occorre verificare chi siano tutti i destinatari sostanziali dell'accertamento, anche oltre il formale destinatario dell'atto, e contestare l'assenza di un'effettiva possibilità di difesa preventiva.
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