Risposta n. 523 del 13/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di avere i requisiti per il regime impatriati e che, acquisita la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020, il reddito di lavoro prodotto in Italia concorra al reddito complessivo solo per il 30% per il 2020 e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015, come modificato dal d.l. 34/2019
Il quesito
Il contribuente chiede se, rientrando in Italia nel settembre 2019 dopo un periodo di lavoro e residenza in Polonia, possa accedere al regime impatriati e con quali modalità, in particolare dal periodo d'imposta 2020 e con tassazione del solo 30% del reddito per cinque anni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che le modifiche del d.l. 34/2019 si applicano a chi acquisisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020. Se l'istante si trasferisce effettivamente in Italia dopo il 2 luglio 2019 e soddisfa tutti gli altri requisiti, potrà fruire dell'agevolazione dal 2020; i redditi percepiti nel 2019 non sono agevolabili perché, in tale anno, era ancora non residente. Resta ferma la verifica in concreto della residenza fiscale, non oggetto di interpello.
Regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia
L’interpello riguarda la possibilità per un cittadino italiano rientrato dall’estero di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art. 5 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Il tema centrale è il momento di decorrenza dell’agevolazione e la corretta modalità di fruizione del beneficio al rientro in Italia.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di essersi trasferito in Polonia nel settembre 2014 per lavorare presso una società locale e di essersi iscritto all’AIRE nell’ottobre 2017. Prevede di rientrare in Italia nel settembre 2019, stipulando un contratto di lavoro dipendente con una società italiana, con qualifica di quadro.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede chiarimenti circa:
- la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati;
- le modalità di fruizione dell’agevolazione;
- la decorrenza del beneficio, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 5 del d.l. n. 34/2019.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo il contribuente, sussisterebbero i requisiti per l’accesso al regime. Di conseguenza, una volta acquisita la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2020, il reddito prodotto nel territorio dello Stato dovrebbe concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% per il 2020 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati;
- l’art. 5 del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019;
- il comma 2 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2019, che prevede l’applicazione delle modifiche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2020;
- l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, che disciplina la durata quinquennale dell’agevolazione;
- l’art. 3 del decreto ministeriale 26 maggio 2016, che richiede l’impegno a permanere in Italia per almeno due anni;
- l’art. 2 del TUIR, relativo ai criteri di residenza fiscale;
- la circolare 17/E del 2017, per le modalità di riconoscimento del beneficio da parte del datore di lavoro;
- la circolare 9/E del 1° aprile 2016, che chiarisce che la verifica della residenza fiscale è fondata su elementi di fatto e non è oggetto di interpello.
Principi applicati al caso concreto
L’Agenzia ricorda che il regime impatriati è fruibile per cinque periodi d’imposta, a decorrere dall’anno in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Viene inoltre ribadito che per accedere al regime occorre:
- non essere stati residenti in Italia per un periodo minimo precedente il rientro;
- trasferire la residenza fiscale in Italia;
- impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, pena la decadenza dall’agevolazione.
Quanto alla residenza fiscale, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, una persona fisica è residente in Italia se, per almeno 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile, risulta iscritta nelle anagrafi della popolazione residente oppure ha in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sono alternative e non concorrenti.
Modalità di fruizione del beneficio
L’Agenzia richiama la prassi secondo cui il datore di lavoro applica l’agevolazione dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione, operando le ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime. Se il datore di lavoro non può riconoscere il beneficio, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che, se l’istante si è trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 e se risultano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina, potrà beneficiare dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Ne consegue che:
- i redditi percepiti in Italia nel 2019 non possono beneficiare del regime, poiché nel 2019 il soggetto era ancora non residente;
- i redditi prodotti prevalentemente in Italia dal 2020, in presenza delle condizioni richieste, possono fruire dell’agevolazione.
Limiti del parere e conclusioni operative
L’Agenzia precisa che la verifica dell’effettiva residenza fiscale attiene a elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000. Il parere è quindi reso sulla base dei dati forniti dal contribuente, assunti come veritieri e concretamente attuati.
In sintesi, l’interpello conferma che il rientro del 2019 non consente l’agevolazione per i redditi prodotti nel medesimo anno, mentre il regime impatriati può operare dal 2020, se il trasferimento di residenza fiscale in Italia risulta effettivo e se sussistono tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 521 del 13/12/2019
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 522 del 13/12/2019
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 524 del 13/12/2019
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 525 del 13/12/2019
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 526 del 13/12/2019
- Interpello · 13 dic 2019Risposta n. 527 del 13/12/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →