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Interpello

Risposta n. 524 del 13/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, la detrazione spetterebbe in tutti gli anni indicati perché sussistono i requisiti dell’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR e l’ubicazione estera dell’immobile sarebbe irrilevante; inoltre, dal 2017 ritiene di rientrare nella categoria dei non residenti Schumacker.

Detrazione degli interessi passivi di mutuo per abitazione principale situata in Slovenia

Il quesito

La contribuente chiede se possa detrarre gli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo ipotecario contratto per acquistare un immobile in Slovenia, adibito ad abitazione principale, sia per il 2015-2016 da residente fiscale in Italia sia per il 2017-2018 come non residente Schumacker.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la detrazione del 19% ex art. 15, comma 1, lett. b), TUIR spetti solo per mutui relativi ad abitazioni principali situate in Italia; pertanto non è ammessa per un immobile in Slovenia, né per gli anni in cui la contribuente era residente in Italia né per quelli successivi, anche se qualificabile come non residente Schumacker.

Detrazione degli interessi passivi su mutuo per abitazione principale all’estero

L’interpello riguarda la possibilità di portare in detrazione, ai fini IRPEF, gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a un mutuo ipotecario stipulato per acquistare un immobile situato in Slovenia, adibito ad abitazione principale della contribuente e della sua famiglia. La questione si pone sia per il periodo in cui la contribuente dichiara di essere stata fiscalmente residente in Italia sia per gli anni successivi, in cui afferma di avere assunto lo status di non residente Schumacker.

Fattispecie rappresentata dalla contribuente

La contribuente dichiara di:

  • essere residente in Slovenia e iscritta all’AIRE dal 13 dicembre 2016;
  • aver acquistato il 17 giugno 2015, in comproprietà con il coniuge, un immobile nel Comune di ... (Slovenia);
  • aver adibito l’immobile ad abitazione principale propria e della famiglia entro un anno dall’acquisto;
  • aver stipulato il 4 giugno 2015, quale unico intestatario, un mutuo ipotecario con la Banca ALPHA per finanziare l’acquisto;
  • aver mantenuto l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia fino a dicembre 2016, pur avendo domicilio e dimora abituale in Slovenia sin dal momento dell’acquisto;
  • aver percepito negli anni 2017 e 2018 come unico reddito quello derivante da lavoro dipendente prestato presso un sostituto d’imposta italiano.

Quesito posto all’Agenzia

La contribuente chiede se possa detrarre, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati sul mutuo:

  • per il biennio 2015-2016, quando ritiene di essere stata fiscalmente residente in Italia;
  • per il biennio 2017-2018, in qualità di non residente Schumacker. Sostiene inoltre che, ai fini della detrazione, sia irrilevante che l’immobile adibito ad abitazione principale si trovi all’estero e che nel Paese di residenza non benefici di agevolazioni analoghe.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che:

  • per gli anni d’imposta 2015 e 2016 sia fiscalmente residente in Italia;
  • dal 2017 possa qualificarsi come non residente ai fini fiscali, anche nella particolare categoria dei non residenti Schumacker, in quanto ricorrerebbero i requisiti richiesti;
  • in entrambi i casi, siano soddisfatti i presupposti per la detrazione degli interessi passivi ex art. 15, comma 1, lett. b), TUIR. Secondo la contribuente, l’ubicazione dell’immobile in uno Stato estero non impedirebbe il riconoscimento del beneficio.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, che riconosce una detrazione del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché sulle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, fino a un importo massimo di 4.000 euro, per mutui ipotecari contratti per acquistare l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
  • l’art. 24 del TUIR, che disciplina la determinazione dell’imposta per i soggetti non residenti;
  • l’art. 24, comma 3-bis, del TUIR, che estende ai c.d. non residenti Schumacker la determinazione dell’imposta secondo le regole degli artt. da 1 a 23 del TUIR. L’Agenzia ricorda anche che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia l’abitazione principale, ai fini della detrazione in esame, si configura di regola in relazione a immobili situati in Italia. Ne consegue che la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR non spetta quando il mutuo è contratto per acquistare un’unità immobiliare situata in un Paese estero.

Lo stesso principio vale anche per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia, inclusi i non residenti Schumacker, poiché l’art. 24 del TUIR prevede per essi la determinazione dell’imposta con regole che, in presenza dell’estensione di cui al comma 3-bis, sono analoghe a quelle dei residenti. Tuttavia, questa equiparazione non supera il requisito territoriale implicito nella disciplina della detrazione, che resta riferita all’abitazione principale in Italia.

Esito del parere

L’Agenzia conclude che gli interessi derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale in Slovenia non possono essere portati in detrazione dall’imposta lorda:

  • né per gli anni d’imposta 2015 e 2016, in cui la contribuente afferma di essere stata residente in Italia;
  • né dal 2017 in poi, quando la contribuente si qualifica come non residente in Italia. A conforto della conclusione, l’Agenzia richiama anche le istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche per i non residenti, dalle quali emerge che la detrazione per mutui ipotecari per abitazione principale riguarda immobili situati in Italia.

Conclusioni operative

In sintesi, il parere dell’Agenzia è negativo: la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. b), TUIR non spetta per un immobile situato in Slovenia, anche se adibito ad abitazione principale e anche se il contribuente sia residente in Italia oppure rientri nella categoria dei non residenti Schumacker.

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