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Interpello

Risposta n. 522 del 13/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che il regime agevolato non si applichi ai benefit erogati agli amministratori gratuiti perché manca una categoria omogenea di dipendenti e i benefit hanno natura remunerativa; esclude i trattamenti estetici dall’art. 51, comma 2, lett. f) e nega la detrazione IVA per carenza di inerenza; ammette invece i rimborsi per corsi di lingua ai familiari nell’ambito della lett. f-bis)

Welfare aziendale e trattamento fiscale dei benefit per dipendenti e amministratori

Il quesito

La società chiede se il regime di esenzione del welfare aziendale si applichi anche agli amministratori senza compenso, se i trattamenti estetici rientrino tra i servizi ex art. 51, comma 2, lett. f) TUIR con detraibilità IVA, e se i rimborsi per corsi di lingua ai familiari possano rientrare nella lett. f-bis)

Il parere dell’Agenzia

Parere negativo sul primo e sul secondo quesito, salvo il riconoscimento della detraibilità dei corsi di lingua rimborsati ai familiari ai fini dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR, se coerenti con finalità educative e di istruzione e rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti

Welfare aziendale: benefit per dipendenti e amministratori

L’interpello riguarda l’istituzione di un piano di welfare aziendale da parte di una società di consulenza attiva nella privacy governance e nel GDPR. Il piano è destinato sia ai tre dipendenti della società sia ai tre membri del consiglio di amministrazione, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la soddisfazione delle risorse e ottimizzare i costi aziendali.

Fattispecie oggetto dell’istanza

I benefit previsti sono di due tipologie:

  • trattamenti estetici presso un centro benessere convenzionato, quali cura del viso, trattamenti del corpo e dimagrimento, eliminazione dei peli superflui e manicure;
  • rimborso delle spese per iscrizione e frequenza di corsi di lingua presso centri di formazione linguistica scelti dai beneficiari, anche a favore dei familiari e al di fuori dell’orario scolastico.

Per i trattamenti estetici la società intende stipulare una convenzione con un centro specializzato, che fatturerebbe direttamente al datore di lavoro. Per i corsi di lingua, invece, i beneficiari anticiperebbero la spesa e otterrebbero il rimborso in busta paga mediante documentazione idonea attestante la finalità educativa.

La società precisa inoltre che uno solo dei tre amministratori percepisce compensi in denaro qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; gli altri due amministratori svolgono l’incarico a titolo gratuito e percepiscono altri redditi, diversi da quelli di lavoro autonomo.

Quesiti posti all’Agenzia

L’Istante chiede chiarimenti su tre profili:

  1. se il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per il welfare aziendale possa applicarsi anche ai benefit erogati agli amministratori che non percepiscono compenso;
  2. se i trattamenti estetici siano riconducibili ai benefit di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR e se l’IVA relativa al loro acquisto sia detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972;
  3. se i corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori rientrino tra i benefit di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società sostiene, in sintesi, che:

  • la qualifica di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente degli amministratori sarebbe sufficiente a rendere applicabile il regime dell’art. 51, comma 2, TUIR, indipendentemente dall’effettiva percezione di un compenso;
  • i trattamenti estetici rientrerebbero nel concetto di wellness e, quindi, nei servizi con finalità ricreativa di cui alla lett. f); inoltre l’IVA sarebbe detraibile perché costituirebbe costo generali inerente;
  • i corsi di lingua, alla luce della più ampia formulazione della lett. f-bis), sarebbero agevolabili anche se acquistati direttamente dai lavoratori e rimborsati dal datore di lavoro.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’art. 51, comma 1, TUIR, sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente;
  • l’art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), TUIR, sulle deroghe per opere e servizi di utilità sociale e per servizi di educazione e istruzione dei familiari;
  • l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, sugli amministratori di società come percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • l’art. 52, comma 1, TUIR, che estende ai redditi assimilati, salvo eccezioni, le disposizioni dell’art. 51;
  • l’art. 19 del d.P.R. 633/1972, sulla detrazione IVA;
  • l’art. 100, comma 1, TUIR, richiamato dall’art. 51, comma 2, lett. f).

Sono richiamate anche le circolari n. 326/1997, n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018, oltre a precedenti giurisprudenziali sulla nozione di inerenza IVA.

Parere dell’Agenzia sul primo quesito: benefit agli amministratori

L’Agenzia conferma che, in linea generale, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le regole dell’art. 51 TUIR, ma solo alle condizioni richieste e senza alterare il principio di capacità contributiva.

Tuttavia, nel caso concreto, il regime di esclusione dal reddito non può operare per i benefit riconosciuti agli amministratori perché:

  • non esiste una “generalità dei dipendenti” o una “categoria omogenea di dipendenti” composta dai tre amministratori, poiché soltanto uno percepisce un compenso per l’incarico;
  • la corresponsione dei benefit agli amministratori che non ricevono compenso assume una funzione essenzialmente remunerativa.

Ne consegue che i benefit erogati ai membri del consiglio di amministrazione non fruiscono del regime di esclusione dal reddito previsto dall’art. 51, comma 2, TUIR e devono essere assoggettati a tassazione secondo il comma 1.

Parere dell’Agenzia sul secondo quesito: trattamenti estetici e IVA

Quanto ai trattamenti estetici, l’Agenzia esclude che essi possano rientrare nell’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR. La norma agevola opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, cioè prestazioni con rilevanza sociale; il servizio estetico è invece qualificato come servizio alla persona privo di tale rilevanza.

Pertanto, i trattamenti estetici non possono beneficiare del regime di favore previsto per il welfare aziendale.

Sul piano IVA, l’Agenzia nega anche la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dei trattamenti estetici. Manca infatti il requisito dell’inerenza richiesto dall’art. 19 del d.P.R. 633/1972, perché non vi è uno stretto rapporto di strumentalità tra tali spese e l’attività propria della società, che opera nel settore della consulenza, formazione e assistenza in materia di sicurezza dei dati personali e GDPR.

Parere dell’Agenzia sul terzo quesito: corsi di lingua per i familiari

L’Agenzia accoglie, invece, l’impostazione della società sul terzo profilo. Ricorda che la lett. f-bis) costituisce una specificazione delle utilità sociali richiamate dalla lett. f) e che, per la sua formulazione ampia, comprende tutte le prestazioni riconducibili a finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore.

Di conseguenza, i rimborsi per corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori, anche se sostenuti fuori dal circuito scolastico e rimborsati dal datore di lavoro sulla base di idonea documentazione, possono rientrare tra i benefit di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia:

  • esclude l’applicabilità del welfare agevolato ai benefit destinati agli amministratori gratuiti;
  • esclude i trattamenti estetici dal perimetro dell’art. 51, comma 2, lett. f), e nega la detrazione IVA;
  • riconosce l’agevolabilità dei rimborsi per corsi di lingua destinati ai familiari dei lavoratori ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.

Il parere è reso sulla base dei soli elementi forniti nell’istanza e senza valutazioni su fatti non rappresentati, restando impregiudicata l’eventuale verifica in sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.

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