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Sentenza

Sentenza n. 1635/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Crotone ex art. 13-bis d.l. 14/2017, recante per due anni il divieto di accesso a determinati pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento e di stazionamento nelle immediate vicinanze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO urbano adottato dopo essere stato denunciato, insieme ad altri, per il reato di rissa verificatasi dapprima all'interno di un pubblico esercizio e poi nel piazzale antistante, in una zona caratterizzata dalla movida estiva. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 13-bis d.l. 14/2017 e difetto dei presupposti, sostenendo di non avere riportato condanne penali né di essere stato arrestato o fermato; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, sviamento, sproporzione della misura e difetto di specificità nell'individuazione dei luoghi interessati; sproporzione della durata biennale, coincidente con il massimo previsto dalla legge; erronea individuazione del ricorrente quale partecipante attivo alla rissa; carenza di connessione e sproporzione dell'estensione territoriale del divieto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto all'omessa comunicazione di avvio, il TAR ha ritenuto giustificata la deroga all'art. 7 l. 241/1990 in ragione dell'urgenza connaturata alla funzione preventiva della misura e dei pericoli di reiterazione delle condotte nel contesto della movida estiva. Ha ritenuto integrato il presupposto dell'art. 13-bis d.l. 14/2017, poiché la denuncia per rissa commessa in occasione di gravi disordini in un pubblico esercizio costituisce presupposto sufficiente, senza necessità di una condanna penale o di arresto o fermo. La durata di due anni, pur non specificamente motivata, è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla natura violenta dell'episodio. Il giudice ha escluso il travisamento dei fatti, rilevando che la notizia di reato e le investigazioni, comprese le immagini di videosorveglianza, sostenevano adeguatamente la partecipazione attiva del ricorrente e il giudizio di pericolosità. In ragione della natura preventiva e cautelare, non penale, del DASPO urbano, il giudizio sui fatti non richiede lo standard penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi sul criterio del più probabile che non; la notizia di reato è stata ritenuta, nel caso concreto, elemento sufficiente. Infine, l'estensione del divieto alle aree indicate è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, perché le zone erano interessate dalla movida estiva e ricomprese nella medesima frazione in cui si era verificata la rissa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 14/2017

    “Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”.

    La denuncia per rissa commessa in occasione di gravi disordini in un pubblico esercizio costituisce il presupposto giuridico per l'adozione del DASPO urbano; non sono necessarie una condanna penale, né l'arresto o il fermo. La misura ha natura preventiva e cautelare.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando l'urgenza, connessa alla natura preventiva della misura e al rischio di reiterazione delle condotte, rende necessaria una deroga procedimentale adeguatamente motivata.

  • art. 553 c.p.p.

    “Al di là di ogni ragionevole dubbio”.

    Lo standard probatorio penale non si applica al DASPO urbano, che è una misura amministrativa preventiva; la valutazione dei fatti può essere compiuta secondo il criterio del più probabile che non.

Massime di principio

  • Il DASPO urbano previsto dall'art. 13-bis d.l. 14/2017 può essere adottato nei confronti della persona denunciata per un reato commesso in occasione di gravi disordini verificatisi in un pubblico esercizio o nelle sue immediate vicinanze, quando dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, senza che occorrano una condanna penale, un arresto o un fermo.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione del DASPO urbano quando l'autorità dia conto delle esigenze di urgenza derivanti dalla funzione preventiva della misura e dal concreto rischio di reiterazione delle condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • Poiché il DASPO urbano ha natura amministrativa, preventiva e cautelare, la sua adozione non richiede l'accertamento dei fatti secondo lo standard penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente una valutazione secondo il criterio del più probabile che non, fondata anche sulla notizia di reato e sugli elementi investigativi disponibili.
  • La durata massima biennale del DASPO urbano può ritenersi proporzionata, anche in assenza di una motivazione analitica autonoma sulla durata, quando la gravità e la natura violenta dell'episodio giustifichino l'intensità temporale della misura.
  • L'estensione territoriale del DASPO urbano è legittima quando le aree interdette presentino una ragionevole connessione con il luogo dei disordini, in particolare perché situate nella medesima zona interessata dal fenomeno della movida che ha determinato l'intervento preventivo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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