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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Riscossione provvisoria - Iscrizione a titolo provvisorionei ruoli in pendenza di processo - Presupposti e modalità di calcolo delle somme.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la riscossione provvisoria e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute mentre il processo tributario è ancora pendente. In particolare, si discute se l'art. 3, comma 2, del D.L. 40/2010, estendendo l'applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 anche alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale, trovi applicazione soltanto per i tributi oppure anche per le sanzioni amministrative tributarie disciplinate dall'art. 19 del D.Lgs. 472/1997.

La decisione

La decisione afferma che il richiamo all'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 deve essere interpretato in senso ampio e riferito a tutte le fattispecie interessate, comprese le sanzioni. Pertanto, anche le sanzioni possono essere riscosse frazionatamente durante la pendenza del giudizio, secondo i presupposti e le modalità previste dall'art. 68, commi 1 e 2, in quanto l'art. 19 del D.Lgs. 472/1997 rinvia espressamente a tali disposizioni. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del dispositivo; sul principio interpretativo risulta accolta l'applicazione estensiva della riscossione frazionata.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 2, D.L. 40/2010

    Applicazione anche alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione estende il regime della riscossione frazionata previsto dall'art. 68 anche alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale, senza limitarne l'ambito alle sole imposte.

  • Art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992

    Riscossione del tributo in pendenza del giudizio

    Disciplina la riscossione provvisoria e frazionata delle somme risultanti dall'atto impositivo in relazione all'andamento e all'esito dei diversi gradi del giudizio.

  • Art. 19, D.Lgs. 472/1997

    Riscossione delle sanzioni

    Prevede la riscossione frazionata delle sanzioni mediante rinvio all'art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992; tale rinvio comporta l'applicazione del medesimo regime anche alle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Quando una norma estende l'applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 senza introdurre limitazioni, il regime della riscossione frazionata deve essere applicato a tutte le fattispecie ricomprese nel rinvio, incluse le sanzioni se una norma specifica vi rinvia.
  • La pendenza del giudizio non impedisce automaticamente la riscossione: l'Amministrazione può procedere provvisoriamente, ma soltanto nei limiti percentuali e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
  • Per determinare correttamente le somme iscrivibili a ruolo occorre distinguere tra tributo, interessi e sanzioni e verificare, per ciascuna voce, la norma che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio.
  • Un rinvio normativo all'art. 68, commi 1 e 2, normalmente comporta l'applicazione del relativo meccanismo di riscossione frazionata anche alla componente sanzionatoria, salvo deroghe espresse.

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