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Sentenza

Sentenza del 23/12/2022 n. 37682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento notificato il 14.12.2010 relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA per il 2005 emesso a seguito di verifica (processo verbale di constatazione del 28.10.2010) che contestava l'utilizzo personale, da parte di un socio, dell'imbarcazione in leasing della società. La parte ha censurato, tra l'altro, l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000, art. 12, comma 7).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000 per inosservanza del termine dilatorio) ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato l'imminenza del termine di decadenza come ragione d'urgenza idonea a esonerare l'Amministrazione dall'osservanza del termine. La Corte ha ricordato che l'onere della prova delle ragioni d'urgenza grava sull'Ufficio e che tali ragioni devono derivare da fatti esterni alla sfera dell'Amministrazione e non essere imputabili a inerzia o ritardo organizzativo dell'ente. Non essendo state fornite giustificazioni concrete, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione per l'emissione dell'avviso di accertamento in caso di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'attività; l'inosservanza determina la nullità dell'atto salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni d'urgenza. Le ragioni d'urgenza devono essere concrete, esterne alla sfera dell'Amministrazione e non riferibili a suoi ritardi organizzativi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Norma che disciplina il processo verbale di constatazione connesso alle attività di verifica; è richiamata nella specie in relazione agli effetti temporali della consegna del pvc e dell'emissione dell'avviso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato dalla ricorrente in rapporto alle procedure di accertamento; nella sentenza è utilizzato nel più ampio contesto delle censure procedurali e dei limiti temporali all'esercizio del potere impositivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Richiamato in motivazione come norma pertinente all'attività di verifica/accertamento e ai relativi profili procedurali.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e carenza di motivazione dedotta dalla ricorrente.

  • Art. 111 Cost.

    Riferimento al principio del giusto processo e al diritto a un giudizio motivato, richiamato dalla ricorrente in relazione alla carenza di motivazione e alla tutela giurisdizionale.

  • Art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri della Corte di Cassazione e alla possibilità di decidere nel merito quando la vicenda non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 deve essere rispettato quando la verifica riguarda locali destinati all'esercizio dell'attività; l'emissione dell'avviso prima di tale termine è nulla salvo prova di urgenti e specifiche ragioni.
  • L'onere di provare l'esistenza di ragioni d'urgenza che giustifichino l'anticipata emissione dell'avviso grava integralmente sull'Amministrazione; la mera prossimità del termine decadenziale non è di per sé prova di urgenza.
  • Le ragioni d'urgenza devono consistere in elementi fattuali estranei alla sfera e alla responsabilità organizzativa dell'Amministrazione (es. circostanze impreviste esterne) e non possono essere ricondotte a inerzia, ritardi o cattiva pianificazione dell'azione accertativa.
  • Se l'Amministrazione non fornisce la prova delle ragioni d'urgenza in giudizio, il vizio è sanato con l'annullamento dell'atto impositivo senza necessità di rinvio per ulteriori istruttorie, quando la questione è risolvibile in diritto.
  • Il principio si estende anche agli organi ispettivi collaterali (ad es. Guardia di Finanza): i ritardi imputabili a tali organi rientrano nella responsabilità complessiva dell'Amministrazione e non suffragano ragioni d'urgenza.
  • In casi analoghi, il contribuente che deduca violazione del termine dilatorio deve essere ritenuto vittorioso se l'Ufficio non documenta fatti esterni e concreti che giustifichino l'anticipata notificazione dell'atto.

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