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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30666/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente riferiva di essersi recato presso gli uffici dell'agente della riscossione e di avere così appreso dell'esistenza di numerose cartelle di pagamento a suo carico. Impugnava quindi l'estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la pretesa veniva dichiarata inammissibile in applicazione della disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel ricorso per cassazione il contribuente denunciava: la violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, sostenendo che l'estratto di ruolo dovesse essere impugnabile per omessa notifica degli atti e per intervenuta prescrizione, con sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori eccezioni, tra cui quella relativa alla mancata prova e ai vizi di notifica delle cartelle; la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2948 c.c. per omessa pronuncia sulla prescrizione triennale e quinquennale del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, aderendo all'orientamento per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile salvo che il debitore dimostri uno specifico e immediato pregiudizio tra quelli espressamente indicati dalla legge. Ha rilevato che nel caso concreto non era stato dedotto alcuno dei pregiudizi tipizzati dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, né un danno attuale a un bene della vita diverso dalla mera contestazione dell'omessa notifica. Ha quindi confermato che l'estratto di ruolo è un atto interno e non lesivo di per sé, restando comunque possibile contestare gli eventuali atti successivi di riscossione. Il rigetto del primo motivo, ritenuto assorbente, ha determinato l'assorbimento dei restanti motivi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento della somma di Euro 1.000 in favore della controparte e di Euro 500 alla Cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    La norma ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 e si applica ai processi pendenti, poiché specifica l'interesse alla tutela immediata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve consistere in un pregiudizio concreto e attuale; non basta la mera deduzione dell'omessa notifica delle cartelle.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state assorbite dal rigetto del motivo principale.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta prescrizione, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata integra il presupposto per la condanna per abuso del processo e per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla controparte e alla Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la conformità della decisione finale alla proposta consente di presumere l'abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato interno dell'agente della riscossione, non è di regola un atto immediatamente lesivo e non è autonomamente impugnabile.
  • L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio attuale tra quelli espressamente previsti dalla legge.
  • La mera deduzione dell'omessa notifica delle cartelle o dell'esistenza di una pretesa prescritta non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, se non si dimostra un concreto danno immediato a un bene della vita.
  • La disciplina sopravvenuta in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti quando incide sul provvedimento ancora da adottare.
  • La contestazione dei vizi di notifica e delle ragioni di prescrizione può essere proposta utilmente contro gli atti successivi della riscossione, ove essi vengano emessi.
  • Nel procedimento accelerato, la conformità della decisione finale alla proposta di definizione può integrare un indice legale di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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